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Slot e PREU, la Cassazione conferma: validi gli addebiti forfettari in caso di mancata lettura degli apparecchi

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello che avevano respinto la domanda di una società operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento nei confronti di un concessionario della rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiudendo una controversia relativa ai rapporti economici derivanti dalla gestione degli apparecchi AWP collegati alla rete statale.

La vicenda riguardava la richiesta di restituzione di somme che la società ricorrente riteneva di aver versato indebitamente nell’ambito dei contratti stipulati per il collegamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS alla rete telematica dell’Amministrazione dei Monopoli. Il concessionario, costituitosi in giudizio, aveva contestato la pretesa e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il pagamento di ulteriori importi ritenuti dovuti, oltre alle penali previste contrattualmente.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano accolto la ricostruzione del concessionario, revocando il decreto ingiuntivo inizialmente ottenuto dalla società ricorrente e riconoscendo l’esistenza di un credito residuo in favore del concessionario. La decisione era stata fondata principalmente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e sulla documentazione contabile prevista dai contratti.

Nel ricorso per Cassazione la società ha lamentato, tra l’altro, una motivazione ritenuta insufficiente da parte della Corte territoriale, l’errata valutazione della consulenza tecnica e il mancato accoglimento delle richieste istruttorie.

La Suprema Corte ha però dichiarato infondate o inammissibili tutte le censure.

I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione pienamente idonea a soddisfare il cosiddetto “minimo costituzionale”, spiegando in maniera puntuale le ragioni della decisione e dando conto delle contestazioni formulate dalla società ricorrente. Non ricorreva pertanto alcuna delle anomalie motivazionali che possono determinare la nullità della sentenza.

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda il valore attribuito agli estratti conto previsti dal regolamento contrattuale. I contratti stabilivano infatti che il concessionario trasmettesse periodicamente al gestore un rendiconto dettagliato dei rapporti di dare e avere e che, in assenza di contestazioni scritte entro cinque giorni, tali estratti conto assumessero valore di ricognizione del debito tra le parti. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di fondare la ricostruzione contabile proprio su tale documentazione, giudicata più attendibile rispetto alle scritture contabili prodotte unilateralmente dalla società ricorrente.

La Corte ha affrontato anche la questione relativa al PREU (Prelievo Erariale Unico). Secondo i giudici, la doglianza sulla mancata lettura degli apparecchi da gioco non era fondata, poiché gli estratti conto rappresentavano correttamente i dati disponibili e, nei casi di mancata lettura delle apparecchiature, la normativa prevede l’applicazione del criterio di determinazione forfettaria della base imponibile del PREU. La Suprema Corte ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico e condivisa dai giudici di merito.

La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità del rigetto delle prove testimoniali richieste dalla società, ritenute superflue alla luce della completezza della consulenza tecnica, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione sulla rilevanza delle prove costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Con il rigetto del ricorso, la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha applicato anche la condanna per responsabilità aggravata prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile, disponendo il pagamento di una somma in favore della controparte e di un ulteriore importo a favore della Cassa delle Ammende.

Redazione Jamma
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