Importante Sentenza emessa in data 23 giugno 2026 da parte della Corte d’Appello di Catania.
L’imputato, titolare di sala giochi, internet point, pvr – CTD, era stato condannato in primo grado ai sensi dell’art.4, commi 1 e 4 bis legge 401/89, poichè presso l’esercizio stesso erano stati trovati computer utilizzati dai clienti per connessione con portali di gioco, oltre stampanti per scontrini di giocate, palinsesti, ticket di scommesse riconducibili ad un noto allibratore maltese e ad altro allibratore austriaco proponente offerta di scommesse virtuali su corse di cani, entrambi privi di concessione.
L’imputato, assistito dallo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha avanzato appello sulla base di una serie di censure avverso la Sentenza di condanna.
In particolare riguardo al merito, la difesa – richiamando anche recenti pronunce della Corte d’Appello di Palermo, conseguite dallo stesso Studio Legale – ha argomentato come non sia configurabile il delitto in questione in difetto di attività di intermediazione, da intendersi o nell’utilizzo di conti di gioco di “comodo” ove far confluire le scommesse dei clienti, o nella attività di intermediazione in difetto dei titoli, da intendersi nell’assunzione del rischio della scommessa (co-banco) e pagamento in loco di vincite in denaro. Di alcuna rilevanza ai fini penali, ad avviso della difesa, la circostanza che l’esercizio fosse dotato di stampanti, computer, palinsesti e materiale informativo, come anche il fatto del ritrovamento di scontrini, in ipotesi riferibili ad attività diretta tra il cliente ed il titolare del portale. Espressioni, queste, di semplice attività trasfrontaliera di CTU, ad avviso della Difesa perfettamente lecita e non costituente reato.
La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione ed ha mandato assolto l’imputato. Così la Sentenza: “Gli operanti hanno descritto il rinvenimento di computer, stampanti, palinsesti, ricevute e materiale pubblicitario, elementi certamente compatibili con un’attività collegata alle scommesse, ma nessuno di essi ha riferito di avere direttamente constatato: la riscossione delle poste di gioco da parte dell’imputato, il pagamento delle vincite; l’utilizzo di conti di gioco intestati al gestore; la materiale trasmissione delle giocate effettuata dall’imputato; l’esistenza di rapporti operativi tali da dimostrare una gestione diretta delle scommesse. Anzi, la stessa motivazione dà atto che uno dei verbalizzanti ha dichiarato di non essere stato in grado di stabilire se il rapporto con il bookmaker prevedesse un’attività di intermediazione. Tale circostanza assume particolare rilievo, poichè investe proprio l’elemento qualificante della fattispecie contestata…..La presenza di apparecchiature informatiche, di ricevute di gioco o di palinsesti costituisce, infatti, un dato meramente indiziario, suscettibile di spiegazioni alternative e, di per sè solo, non dimostra l’esistenza di quell’attività intermediativa che la giurisprudenza richiede quale presupposto della responsabilità penale. Ulteriore profilo di criticità della motivazione impugnata è rappresentato dalla parziale contraddittorietà dell’iter argomentativo. In una prima parte la sentenza afferma che l’imputato avrebbe messo a disposizione della clientela un proprio conto di gioco, consentendo agli scommettitori di operare in forma anonima. Successivamente, però, la stessa motivazione afferma che l’imputato avrebbe favorito l’apertura di conti di gioco intestati ai singoli clienti, creando un rapporto diretto tra questi ultimi e il bookmaker. Le due ricostruzioni descrivono modalità operative differenti e reciprocamente incompatibili. Nel primo caso l’attività del gestore si concreta nell’utilizzo di un proprio conto, con sostanziale sostituzione al giocatore. Nel secondo, invece, il rapporto contrattuale viene instaurato direttamente tra cliente e bookmaker, con una funzione del gestore limitata alla predisposizione dei mezzi tecnici.”
Ad avviso dell’avv.Marco Ripamonti, la Sentenza, che delinea il confine tra l’attività lecita e l’intermediazione costituente reato, potrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti del filone Galassia in parteancora in corso tra Catania e Reggio Calabria.
Inoltre, molto soddisfatto si è dichiarato lo stesso avv.Marco Ripamonti per il risultato ottenuto che, come riferito “dovrebbe far riflettere su quanto possa risultare controproducente limitare le prerogative e funzioni dei pvr, a fronte di una giurisprudenza sempre più aperta all’attività trasfrontaliera”.







