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Patentino tabacchi, il TAR Lazio conferma il limite dei 100 metri tra rivendite

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la legittimità del limite minimo di 100 metri tra una rivendita di generi di monopolio e un patentino per la vendita di tabacchi, respingendo il ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale al quale era stato negato il rinnovo dell’autorizzazione.

La sentenza, pubblicata il 10 giugno 2026, riguarda il caso di un esercente del Piemonte che aveva richiesto il rinnovo del patentino nonostante la presenza di una rivendita ordinaria situata a soli 76 metri dal proprio locale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto l’istanza facendo applicazione della normativa vigente, che vieta il rilascio o il rinnovo del patentino quando la rivendita più vicina si trova a una distanza pari o inferiore a 100 metri.

Nel ricorso il titolare sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto poter valutare in modo discrezionale la situazione concreta e contestava inoltre la compatibilità della disciplina con il diritto nazionale ed europeo. I giudici amministrativi hanno però ritenuto infondate entrambe le argomentazioni.

Secondo il TAR, la formulazione della norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni differenti. Il regolamento stabilisce infatti che il patentino non possa essere rilasciato o rinnovato quando la distanza dalla rivendita più vicina è inferiore ai 100 metri, configurando un potere amministrativo completamente vincolato.

Nelle motivazioni della sentenza viene evidenziato che la finalità della disposizione è quella di evitare un’eccessiva concentrazione di punti vendita di prodotti da fumo e di tutelare la salute pubblica, interesse considerato prevalente e meritevole di protezione. Il collegio richiama inoltre precedenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno riconosciuto la legittimità di tali limitazioni nell’ambito della regolamentazione della rete di vendita dei tabacchi.

Con la decisione, il TAR ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro oltre agli accessori di legge. La sentenza conferma così l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rispetto della distanza minima di 100 metri rappresenta un requisito imprescindibile per il rilascio e il rinnovo dei patentini per la vendita dei generi di monopolio.

Redazione Jamma
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