Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) contro la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato la sanzione inflitta a Twitch Interactive Germany GmbH per presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo previsto dal decreto Dignità. Con la decisione pronunciata il 5 febbraio 2026, la Sezione Sesta ha confermato che il procedimento sanzionatorio si era svolto in assenza del necessario contraddittorio nei confronti della società effettivamente ritenuta responsabile.
La vicenda nasce dalla delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023, con cui Agcom aveva sanzionato la piattaforma di video sharing Twitch per la presenza di contenuti idonei a promuovere giochi e scommesse online con vincite in denaro, in violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018. Il Tar Lazio, con sentenza n. 11663/2024, aveva però annullato il provvedimento ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione delle garanzie procedimentali.
Secondo i giudici amministrativi di primo grado, l’istruttoria era stata formalmente avviata nei confronti di altre società del gruppo – Twitch Interactive Inc., Twitch Italy S.r.l. e Amazon Europe Core S.à r.l. – mentre la sanzione era stata poi irrogata a Twitch Interactive Germany GmbH, soggetto che non aveva partecipato al procedimento e al quale non era stato neppure notificato l’atto finale. Una circostanza ritenuta lesiva delle disposizioni regolamentari interne dell’Autorità in materia di contraddittorio e diritto di difesa.
Agcom ha impugnato la decisione sostenendo che, di fatto, il contraddittorio fosse stato comunque garantito. Secondo l’Autorità, i legali della capogruppo e delle altre società coinvolte avevano partecipato al procedimento, articolando difese nel merito anche nell’interesse di Twitch Germany, in virtù di una procura generale e della sostanziale unitarietà del gruppo societario. Inoltre, la società non avrebbe contestato in sede procedimentale la mancata notifica dell’atto di contestazione.
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le censure. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: il gruppo societario, pur potendo esprimere un’unità economica e strategica, non costituisce un autonomo soggetto di diritto distinto dalle singole società che lo compongono. Ciascuna impresa conserva una propria soggettività giuridica e, di conseguenza, è titolare di diritti e obblighi autonomi, inclusi quelli inerenti alle garanzie procedimentali in caso di procedimento sanzionatorio.
La procura generale rilasciata dal legale rappresentante di Amazon Europe, secondo il Collegio, non poteva estendersi automaticamente a una diversa società del gruppo. Né la circostanza che le altre società avessero svolto difese nel merito poteva considerarsi equivalente alla partecipazione formale di Twitch Germany al procedimento. Le scelte difensive di un soggetto non si traducono nell’imputazione del potere rappresentativo a un’entità giuridica distinta, rimasta formalmente estranea all’iter sanzionatorio.
Parimenti infondata è stata ritenuta la tesi dell’Autorità secondo cui la società avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, sollevando solo in sede giurisdizionale la questione del mancato contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha osservato che Twitch Germany non aveva preso parte al procedimento e non poteva quindi essere gravata di obblighi di lealtà processuale riferiti a condotte altrui. In assenza di un “factum proprium” antecedente, non può configurarsi alcuna violazione del principio di non contraddizione.
Richiamando un principio definito di “eterna giustizia”, già affermato in una storica pronuncia del 1895, i giudici hanno ricordato che non è possibile infliggere una sanzione senza aver previamente sentito l’accusato. Nel caso di specie, l’Autorità, una volta individuata la società ritenuta responsabile della gestione del servizio a livello europeo, avrebbe dovuto estendere formalmente il contraddittorio a tale soggetto prima di adottare la delibera sanzionatoria.
Con il rigetto dell’appello, resta dunque confermato l’annullamento della sanzione. Il Consiglio di Stato ha condannato Agcom al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
La decisione assume rilievo non solo per il settore delle piattaforme digitali e della pubblicità del gioco d’azzardo, ma anche per la riaffermazione di un principio cardine del diritto amministrativo sanzionatorio: la piena effettività del contraddittorio quale presupposto indefettibile per l’irrogazione di una sanzione.







