L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto il differimento dell’entrata in vigore delle nuove regole tecniche per il gioco online: la scadenza inizialmente prevista per il 13 maggio 2026 è stata posticipata al 13 novembre 2026.
La proroga, definita espressamente come non ulteriormente rinviabile, è motivata dalle difficoltà operative riscontrate nello sviluppo del nuovo “Sistema del concessionario” e nel completamento dell’iter di certificazione presso gli Organismi di Verifica (OdV).
Secondo quanto emerso dal monitoraggio condotto da Adm, alla data del 23 febbraio 2026 risultavano presentate un numero molto limitato di istanze di certificazione. Una circostanza che avrebbe reso impraticabile il rispetto della scadenza originaria, con il rischio concreto di blocchi nella raccolta del gioco e, di conseguenza, di ripercussioni sul gettito erariale.
“Gli aspetti per i quali sono state confermate le criticità rappresentate, riguardano esclusivamente gli elementi tecnici del processo di certificazione e non l’intero impianto dei nuovi obblighi convenzionali, tra i quali, si ricorda, sono già in vigore:
- l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà;
- l’acquisizione, al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco da parte del giocatore, di copia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, ovvero di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, come disciplinato dalla determinazione direttoriale n. 704968 del 11 novembre 2025;
- l’acquisizione dei limiti per i conti di gioco attivati successivamente al 13 novembre 2025, compresi i limiti riferiti alla fascia d’età 18 – 24 anni;
- l’attivazione delle nuove modalità di autoesclusione previste dall’articolo 15 dello Schema di contratto di conto di gioco.”
Impianto normativo confermato
Il rinvio riguarda esclusivamente l’operatività tecnica dei nuovi sistemi. L’Autorità ha infatti chiarito che restano pienamente vigenti gli obblighi già previsti dal nuovo quadro convenzionale.
Rimane quindi obbligatoria, in fase di apertura del conto di gioco, l’acquisizione del documento di identità e del codice fiscale, ovvero dell’identità digitale. È confermato anche l’obbligo per i concessionari di gestire direttamente siti internet con dominio nazionale “.it” di loro proprietà.
Proseguono inoltre le disposizioni sui limiti applicabili ai conti attivati dopo il 13 novembre 2025, con particolare attenzione alla fascia 18-24 anni, e l’introduzione delle nuove modalità di autoesclusione previste dallo schema contrattuale. Si tratta di misure che si inseriscono nel più ampio rafforzamento delle politiche di tutela del giocatore e di prevenzione del gioco problematico.
Al fine di rafforzare, sin da subito, la tutela del giocatore attraverso specifiche policy di gioco responsabile, resta fermo l’obbligo di attivare, a far data dal 13 maggio p.v., tutte le misure convenzionali di cui all’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, ad esclusione dello strumento specificato alla lettera g), strettamente connesso, per motivi tecnico/informatici al nuovo “Sistema del concessionario”. Resta, comunque, l’obbligo in questa fase antecedente l’entrata in vigore dei nuovi sistemi dei concessionari, di acquisire i limiti impostati dal giocatore per l’attivazione degli strumenti di autolimitazione che, in fase di prima attivazione, dovranno rispettare quanto prescritto dall’articolo 20, comma 3, lettere g) e h).
Dal 13 maggio stretta sulle ricariche in rete fisica
Il differimento non incide invece sulle novità relative alla rete fisica. Dal 13 maggio 2026 entrerà infatti in vigore il limite settimanale di 100 euro per le ricariche effettuate in contanti o tramite strumenti non tracciabili presso i Punti Vendita Ricariche (PVR).
Il controllo sarà gestito attraverso il nuovo protocollo di comunicazione PACG, che consentirà il monitoraggio automatico del rispetto della soglia. La misura rappresenta uno dei cardini del rafforzamento della tracciabilità dei flussi finanziari nel comparto.
Si comunica, infine, che nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione PACG, che consentirà, a partire dal prossimo 13 maggio, la trasmissione da parte dei concessionari del messaggio di ricarica dei conti di gioco in contanti o mediante strumenti di pagamento non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine della verifica del divieto di superamento del limite complessivo settimanale di ricarica di euro 100,00 presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), previsto dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Viene inoltre ribadito il divieto assoluto di prelevare vincite o somme presenti sul conto di gioco tramite i punti vendita della rete retail, a conferma della separazione tra canale online e rete fisica.
Restano infine confermati, a partire da maggio, gli obblighi in materia di gioco responsabile e strumenti di autolimitazione, che i concessionari dovranno comunque attivare per garantire standard di protezione coerenti con il nuovo assetto regolatorio.
Il rinvio tecnico consente dunque agli operatori di completare l’adeguamento infrastrutturale senza compromettere la continuità del servizio, ma non attenua la portata delle riforme già avviate sul piano sostanziale, che continueranno a produrre effetti nei prossimi mesi.







