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Gioco online, niente rimborso dell’imposta milionaria al concessionario: l’aliquota al 25% vale per tutta l’offerta da remoto

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di XXXX ha respinto il ricorso di un concessionario del gioco online che chiedeva il rimborso dell’imposta unica versata, a suo dire, in eccedenza tra dicembre 2021 e dicembre 2022. L’importo del contenzioso in questione ammontava a oltre 1,5 milioni di euro. Al centro della controversia vi era una questione fiscale di particolare rilievo per il settore del gioco online: l’aliquota applicabile ai giochi di sorte a quota fissa a distanza e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (poker).

La società sosteneva che per tali giochi dovesse continuare ad applicarsi l’aliquota del 20%, prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 39 del 2009. Secondo la difesa, l’aumento al 25% introdotto dalla legge di bilancio 2019 avrebbe riguardato soltanto i giochi di abilità a distanza e il bingo a distanza, senza includere espressamente i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte non organizzati in forma di torneo.

L’antefatto è importante. A partire dal 2019, in base alle norma introdotta con la legge di Bilancio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva iniziato a liquidare l’imposta unica nella misura del 25% su tutti i giochi a distanza. Il concessionario, ritenendo non corretta tale aliquota, aveva inizialmente versato il tributo al 20% per le tipologie di gioco di cui sopra, ricevendo poi diverse intimazioni di pagamento. In un precedente contenzioso, relativo ad annualità anteriori, la società aveva ottenuto decisioni favorevoli. Successivamente, per evitare una moltiplicazione dei giudizi, aveva iniziato a versare l’imposta nella misura richiesta dall’amministrazione, riservandosi però di chiederne il rimborso.

La questione si è complicata con l’intervento della legge di Bilancio 2025. L’articolo 1, comma 89, della legge n. 207 del 2024 ha infatti stabilito che, ai fini della parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’aliquota del 25% prevista per i giochi di abilità a distanza deve intendersi applicabile anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il punto decisivo era dunque stabilire se questa disposizione avesse natura realmente interpretativa, e quindi applicabile anche al passato, oppure innovativa, con effetti solo per il futuro.

La Corte tributaria ha scelto la prima soluzione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica, i giudici hanno ricordato che una disposizione può essere considerata interpretativa quando chiarisce uno dei significati già ragionevolmente ricavabili dalla norma precedente. Non serve necessariamente che vi sia un contrasto giurisprudenziale già formato: è sufficiente che il testo originario ammetta più letture plausibili. Secondo la Corte, nel caso in esame questa pluralità di interpretazioni esisteva. La disciplina dei giochi a distanza aveva infatti conosciuto nel tempo diversi interventi normativi: inizialmente il legislatore aveva distinto tra giochi di abilità, giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte non a torneo; successivamente, con la riorganizzazione complessiva del gioco a distanza operata dalla legge comunitaria 2008 e poi con l’unificazione dell’aliquota al 20%, il sistema si sarebbe progressivamente orientato verso un trattamento fiscale unitario.

Da qui la conclusione: l’incremento al 25% poteva già essere letto, anche prima dell’intervento del 2024, come riferito all’intera area dei giochi a distanza omogenei. La legge di bilancio 2025 avrebbe quindi soltanto chiarito una delle possibili interpretazioni della normativa previgente, senza introdurre retroattivamente una nuova imposizione. La Corte ha quindi ritenuto corretta la pretesa dell’Agenzia e ha escluso il diritto al rimborso. Le somme versate al 25% per il periodo dicembre 2021-dicembre 2022 restano dunque dovute.

La decisione è rilevante perché incide su un tema fiscale molto sensibile per gli operatori online: la qualificazione tributaria delle diverse verticali di gioco a distanza e il rapporto tra disciplina originaria, successive modifiche legislative e norme di interpretazione autentica. Pur respingendo il ricorso, il Collegio ha compensato le spese processuali, riconoscendo la novità e la complessità della questione.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Redazione Jamma
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