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Gioco d’azzardo online illegale, la Corte Ue dà ragione ai giocatori: vale la legge del Paese di residenza

Nel contesto del gioco d’azzardo online transfrontaliero, un giocatore può, in linea generale, far valere il diritto del proprio Paese di residenza per promuovere un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei dirigenti di un prestatore di servizi estero privo della necessaria concessione. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi su una controversia nata in Austria e legata all’offerta di giochi online da parte di un operatore stabilito a Malta.

Il caso riguarda un cliente residente in Austria che aveva partecipato a giochi di casinò online offerti dalla società maltese Titanium Brace Marketing, successivamente dichiarata insolvente. Il giocatore ha citato in giudizio, davanti ai tribunali austriaci, i due amministratori della società, chiedendo il rimborso delle perdite subite. Pur essendo titolare di una concessione maltese, la Titanium non disponeva infatti di alcuna autorizzazione per operare in Austria.

Secondo il cliente, il contratto di gioco doveva considerarsi nullo e, sulla base del diritto austriaco, gli amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per aver offerto giochi d’azzardo in assenza di concessione. I dirigenti hanno però contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci, sostenendo che sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si trovassero a Malta. A loro avviso, inoltre, la legge applicabile sarebbe stata quella maltese, che non prevede una responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.

Di fronte a questo contrasto, la Corte suprema austriaca ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. I giudici di Lussemburgo hanno richiamato il regolamento Roma II, secondo cui la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto illecito è, di regola, quella del Paese in cui il danno si verifica.

La Corte ha precisato che tale regolamento si applica anche a un’azione di responsabilità come quella in esame, promossa contro i dirigenti di una società per la violazione di un divieto imposto dalla normativa nazionale di offrire giochi d’azzardo senza concessione. Un’azione di questo tipo, infatti, non rientra tra le esclusioni previste per le obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto delle società.

Nel caso specifico, il danno subito dal giocatore in seguito alla partecipazione ai giochi online si considera verificatosi nello Stato membro in cui egli ha la propria residenza abituale. Di conseguenza, secondo la regola generale del regolamento Roma II, risulta applicabile il diritto austriaco, essendo in Austria che il giocatore ha subito la perdita patrimoniale.

La Corte ha tuttavia ricordato che il regolamento consente una deroga a questo principio qualora, sulla base di tutte le circostanze del caso, il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese. In una simile ipotesi, il giudice adito può applicare la legge di quest’ultimo Stato. Resta quindi affidata al giudice nazionale la valutazione concreta dell’esistenza di un collegamento più significativo, alla luce degli elementi del singolo caso.

Redazione Jamma
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