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Gioco d’azzardo online e conti all’estero: l’UE apre al sequestro anche se l’operatore è insolvente fuori dall’Unione

Una controversia nata da perdite subite nel gioco d’azzardo online potrebbe chiarire un punto delicato del diritto europeo: è possibile sequestrare conti bancari di un operatore di gambling anche se nei suoi confronti è stata aperta una procedura di insolvenza fuori dall’Unione europea? Secondo le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia UE Rimvydas Norkus, presentate il 5 marzo 2026 nella causa C-716/24, la risposta è sì.

Il caso riguarda una giocatrice residente in Germania che ha ottenuto dal tribunale di Francoforte una sentenza esecutiva per il rimborso di circa 57.000 euro di perdite subite giocando online. Il debitore è una società con sede a Curaçao che gestisce piattaforme di gioco d’azzardo su internet. Dopo aver ottenuto la decisione favorevole, la ricorrente ha chiesto alle autorità giudiziarie tedesche di individuare eventuali conti bancari dell’operatore a Cipro e di congelarli tramite la procedura europea di sequestro conservativo dei conti bancari prevista dal regolamento UE n. 655/2014.

Durante il procedimento è emerso che, secondo il registro delle imprese di Curaçao, nei confronti della società era stata nel frattempo avviata una procedura di insolvenza. Questo elemento ha sollevato un dubbio giuridico rilevante: se un fallimento aperto in uno Stato terzo e riconosciuto dal diritto nazionale di uno Stato membro possa impedire l’utilizzo dello strumento europeo di sequestro dei conti bancari.

Il tribunale superiore di Francoforte ha quindi sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di giustizia di chiarire l’interpretazione del regolamento europeo sul sequestro conservativo dei conti bancari, in particolare dell’articolo 2, che esclude dall’ambito di applicazione dello strumento i crediti nei confronti di debitori sottoposti a procedure di insolvenza.

Secondo l’avvocato generale, tuttavia, tale esclusione riguarda soltanto le procedure di insolvenza disciplinate dal diritto dell’Unione e aperte negli Stati membri, come previsto dal regolamento europeo sulle insolvenze. Non si estende automaticamente alle procedure di fallimento aperte in Paesi terzi, anche se queste sono riconosciute dal diritto nazionale di uno Stato membro.

Nel caso in esame la procedura concorsuale è stata avviata a Curaçao, territorio che dal punto di vista giuridico è considerato uno Stato terzo rispetto all’Unione europea. Le decisioni di insolvenza adottate in questi ordinamenti non rientrano nel sistema di riconoscimento automatico previsto dal regolamento europeo sulle insolvenze, che si basa sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Proprio questa differenza è al centro dell’analisi dell’avvocato generale. Il sistema europeo consente infatti il riconoscimento automatico delle procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro in tutti gli altri Paesi dell’Unione. Ciò garantisce che gli effetti del fallimento si estendano uniformemente e che tutti i creditori siano trattati allo stesso modo. Questo meccanismo non esiste invece per le procedure aperte fuori dall’Unione, il cui riconoscimento dipende dalle norme nazionali di ciascun Paese.

Secondo Norkus, se si consentisse al diritto nazionale di determinare l’applicabilità o meno del regolamento europeo sul sequestro conservativo, si rischierebbe una frammentazione del sistema. Alcuni Stati membri potrebbero rifiutare l’emissione dell’ordinanza perché riconoscono la procedura di insolvenza straniera, mentre altri potrebbero invece autorizzarla. Questo comprometterebbe l’applicazione uniforme dello strumento europeo.

Il regolamento sul sequestro conservativo dei conti bancari è stato introdotto proprio per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti all’interno dell’Unione. Consente a un creditore di ottenere rapidamente il congelamento di somme presenti su conti bancari in altri Stati membri, impedendo che il debitore le trasferisca o le prelevi prima dell’esecuzione della decisione giudiziaria.

Alla luce di questi obiettivi, l’avvocato generale ritiene che l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo non debba impedire al giudice di uno Stato membro di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo. L’esclusione prevista dal regolamento riguarda infatti solo le procedure disciplinate dal diritto europeo.

Ciò non significa però che la procedura di insolvenza straniera sia irrilevante. L’avvocato generale sottolinea che la tutela della parità di trattamento dei creditori può essere garantita nella fase di esecuzione dell’ordinanza, quando il sequestro viene materialmente applicato nello Stato in cui si trovano i conti bancari. In quel momento le autorità nazionali potranno valutare gli effetti della procedura concorsuale eventualmente riconosciuta.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma spesso anticipano l’orientamento della decisione finale. Se la Corte dovesse confermare questa interpretazione, la pronuncia potrebbe avere effetti significativi anche per il settore del gioco online, dove molte piattaforme operano tramite società registrate in giurisdizioni offshore.

Il caso evidenzia infatti una delle criticità del contenzioso europeo sul gambling digitale: numerosi operatori hanno sede in territori extra-UE e gestiscono pagamenti attraverso conti bancari distribuiti in diversi Stati membri. La possibilità di utilizzare strumenti europei di sequestro dei conti potrebbe quindi diventare un elemento importante nelle azioni legali promosse dai giocatori per ottenere il rimborso delle perdite. nb

Redazione Jamma
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