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Antiriciclaggio, dal 1° luglio nuove istruzioni UIF sulle operazioni sospette anche per gli operatori di gioco

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) sulla rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), destinate a sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Il nuovo quadro disciplina gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e interessa tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, compresi i prestatori di servizi di gioco.

Il provvedimento, emanato il 18 dicembre 2025, punta a rafforzare la qualità delle segnalazioni piuttosto che il loro numero, introducendo un approccio maggiormente basato sulla valutazione del rischio e sulla responsabilizzazione degli operatori.

Per il comparto del gioco pubblico non vengono introdotti obblighi specifici dedicati esclusivamente al settore, ma le nuove istruzioni si applicano integralmente ai concessionari e agli altri prestatori di servizi di gioco, espressamente indicati tra i destinatari del provvedimento.

Tra le novità di maggiore rilievo figura il superamento degli automatismi nella trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette. La UIF chiarisce infatti che il semplice superamento di determinate soglie economiche, la ricezione di richieste di informazioni da parte delle autorità o l’esistenza di notizie negative sul cliente non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti per l’invio di una SOS. Ogni segnalazione dovrà essere il risultato di un’effettiva valutazione delle anomalie rilevate alla luce del profilo del cliente e delle informazioni disponibili.

Per gli operatori del gioco questo significa che le procedure interne dovranno essere sempre più orientate a individuare operazioni effettivamente sospette, evitando segnalazioni meramente cautelative o automatiche.

Il provvedimento introduce inoltre un’apertura all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per l’individuazione delle anomalie. La UIF precisa però che tali sistemi potranno essere utilizzati soltanto come supporto e dovranno sempre essere accompagnati da una verifica umana, che rimane indispensabile ai fini della decisione finale sull’eventuale invio della segnalazione.

Una novità significativa riguarda anche la possibilità, prevista dalla normativa, di condividere informazioni sulle anomalie tra soggetti obbligati quando le operazioni presentano elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

Sul fronte operativo viene rafforzato il sistema di feedback dell’UIF. L’Unità trasmetterà almeno ogni sei mesi riscontri sulla qualità delle segnalazioni ricevute, distinguendo quelle prive di sufficienti elementi di rischio da quelle classificate come a basso rischio. I soggetti obbligati dovranno tenere conto di tali valutazioni per migliorare progressivamente i propri sistemi interni di rilevazione e analisi.

Il provvedimento disciplina inoltre la sospensione delle operazioni sospette. Qualora ricorrano i presupposti, il soggetto obbligato potrà chiedere all’UIF di valutare l’esercizio del potere di sospensione mediante una SOS specificamente qualificata. L’eventuale sospensione potrà avere una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, vengono formalizzate la figura del referente SOS e le caratteristiche che devono avere le procedure interne di segnalazione, che dovranno garantire efficacia, tempestività e riservatezza. La decisione di effettuare una segnalazione e il suo invio all’UIF non potranno essere esternalizzati.

Le istruzioni richiamano espressamente il settore dei giochi anche nelle definizioni operative. Tra le “operazioni” rientrano infatti le attività svolte nell’ambito di un conto di gioco o di singole operazioni di gioco, mentre tra i soggetti cui può riferirsi l’operatività vengono inclusi anche i distributori e gli esercenti del comparto.

Per i concessionari del gioco pubblico il provvedimento non introduce nuovi adempimenti settoriali, ma richiede un aggiornamento dei presìdi di compliance antiriciclaggio, delle procedure di analisi del rischio e della formazione del personale, in linea con il nuovo approccio adottato dalla UIF, fondato sulla qualità delle segnalazioni, sull’utilizzo consapevole delle tecnologie e sulla piena tracciabilità del processo valutativo.

Redazione Jamma
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