Il disegno di legge n. 1813, presentato al Senato su iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e comunicato alla Presidenza il 18 febbraio 2026, introduce modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, con l’obiettivo di aggiornare il sistema integrato di interventi e servizi sociali alla luce delle evoluzioni intervenute negli ultimi anni.
Il provvedimento mantiene l’impianto generale della normativa vigente e interviene su diversi ambiti, tra cui l’adeguamento normativo, l’aggiornamento terminologico e l’introduzione di nuovi strumenti operativi. Nell’ambito del riordino del sistema e della definizione degli interventi sociali, il testo prevede anche specifiche misure rivolte a situazioni di fragilità e disagio.
In particolare, tra gli interventi contemplati nel sistema integrato dei servizi sociali, il disegno di legge include azioni per il contrasto del gioco patologico, inserendole tra le misure rivolte a soggetti in condizioni di vulnerabilità. Tali interventi sono ricompresi in un quadro più ampio che comprende, tra gli altri, il sostegno a persone con disagio abitativo, minori in condizioni di difficoltà, vittime di violenza, persone con disabilità e soggetti sottoposti a misure restrittive.
Il riferimento al gioco patologico si colloca all’interno delle disposizioni che definiscono i contenuti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, evidenziando come il fenomeno venga trattato nell’ambito delle politiche sociali e delle attività di presa in carico multidisciplinare. Il testo associa inoltre tali interventi anche a misure di contrasto dell’isolamento sociale, indicando un approccio che considera il gioco patologico come parte di un insieme più ampio di condizioni di disagio.
Le disposizioni non introducono nel dettaglio strumenti specifici dedicati al settore del gioco, ma inseriscono il contrasto al gioco patologico tra le aree di intervento dei servizi sociali, demandandone l’attuazione agli enti competenti nell’ambito della programmazione territoriale e delle risorse disponibili.







