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Relazione 2025 della Corte dei conti: focus su giochi pubblici, danno erariale e responsabilità dei concessionari

Il 24 febbraio si è svolta la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti, appuntamento istituzionale che rappresenta tradizionalmente un momento di bilancio e di indirizzo sulle funzioni di controllo e giurisdizione dell’Istituto. Nella prefazione della relazione si richiama con forza il ruolo costituzionale della Corte, fondata sulla sinergia tra controllo e giurisdizione, due “anime” complementari che concorrono a garantire l’equilibrio dinamico del bilancio pubblico e la corretta gestione delle risorse collettive.

La Corte, si sottolinea, opera attraverso una presenza capillare sul territorio, affiancando quotidianamente le amministrazioni nei meccanismi di autocorrezione dei processi decisionali e intervenendo per accertare eventuali comportamenti irregolari o illeciti, posti in essere tanto da dipendenti pubblici quanto da soggetti privati. Centrale è anche il dialogo con le amministrazioni, strumento di prevenzione che consente di limitare l’area di intervento della funzione giurisdizionale attraverso rettifiche in itinere.

La relazione illustra le attività svolte nel 2025 dalle Sezioni centrali e regionali, evidenziando l’evoluzione delle metodologie e delle strutture interne, in un’ottica di innovazione organizzativa funzionale alla complessità crescente dei compiti affidati all’Istituto.

Particolarmente rilevanti, per il comparto del gioco pubblico, sono gli interventi in materia di responsabilità contabile dei concessionari. La Corte ha ribadito che la condotta del concessionario di ricevitoria che effettui giocate tramite terminale senza riversare all’erario le somme dovute integra un danno erariale da mancata entrata. L’obbligo di riversamento dell’agente contabile, infatti, è indipendente dall’effettiva riscossione delle giocate e dai motivi dell’omesso incasso, salvo che venga fornita la prova della non imputabilità. Il danno viene quantificato nell’intero ammontare dei proventi risultanti dall’estratto conto del concessionario, al netto di aggi, vincite e annullamenti, con l’aggiunta di interessi legali e sanzioni e con detrazione dell’eventuale cauzione escussa (sentenza n. 78/2025, Sezione Basilicata).

La relazione dedica inoltre ampio spazio alla nozione di “danno da disservizio”. In sede di appello, la Corte ha ricondotto a tale categoria una pluralità di condotte disfunzionali che incidono negativamente sulla qualità o sulla stessa esecuzione della prestazione lavorativa, svuotando il servizio pubblico delle sue caratteristiche essenziali di legalità, efficacia, efficienza ed economicità. In questo quadro, il mancato riversamento delle giocate non determina soltanto un danno patrimoniale per l’erario, ma anche la frustrazione dell’attività di servizio pubblico affidata in concessione.

Il danno da disservizio è stato equitativamente quantificato nell’ammontare dell’aggio indebitamente trattenuto nelle settimane contabili oggetto di esame. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha affermato la responsabilità del titolare della concessione di una ricevitoria lotto anche per tale voce di danno, oltre che per il danno patrimoniale già riconosciuto a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (sentenze n. 149/2025 e n. 185/2025, Sezione II).

La relazione si sofferma poi sulle molteplici competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che spaziano dal settore doganale e delle accise alla gestione dei giochi e al comparto dei tabacchi. L’analisi comprende anche l’attività della Guardia di finanza nel settore tributario, sia sotto il profilo dei controlli sia delle indagini finanziarie, per concludersi con un esame articolato dell’operato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento ai carichi affidati e riscossi, alle rateazioni e alle definizioni agevolate.

Nel complesso, dalla relazione emerge una linea di continuità nell’azione della Corte dei conti: rafforzare i presidi di legalità nel settore del gioco pubblico, considerato ambito sensibile sia per l’entità delle risorse coinvolte sia per la natura concessoria del servizio, ribadendo che il corretto riversamento delle somme raccolte costituisce non solo un obbligo contabile, ma un presidio essenziale a tutela dell’interesse erariale e del buon andamento dell’amministrazione.

Redazione Jamma
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