HomeApparecchi da intrattenimentoCorte di Giustizia UE: pubblicata al Senato l'ordinanza sulla proroga onerosa delle...

Corte di Giustizia UE: pubblicata al Senato l’ordinanza sulla proroga onerosa delle concessioni per gli apparecchi AWP e VLT

È stata pubblicata al Senato l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Decima Sezione) del 12 gennaio 2026, relativa alla causa C-437/24. Il provvedimento, che vede opposte la Cirsa Italia SpA e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), interviene su una complessa questione di diritto eurounitario riguardante la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi AWP e VLT. La pronuncia scaturisce da un rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, chiamato a decidere sul legittimo diniego dell’amministrazione di avviare un procedimento di revisione del piano economico-finanziario della concessione.

Al centro della disputa vi è l’applicazione della Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. La società ricorrente aveva richiesto la ricostituzione dell’equilibrio economico del rapporto concessorio, sostenendo che eventi imprevedibili e non imputabili — tra cui le restrizioni per l’emergenza COVID-19, l’incremento del Prelievo Erariale Unico e le limitazioni territoriali agli apparecchi — avessero alterato significativamente le possibilità di esercizio. In particolare, veniva contestata la legittimità della “proroga tecnica” onerosa introdotta dalla Legge n. 197/2022, che ha esteso la durata delle convenzioni fino al 31 dicembre 2024 a fronte di corrispettivi maggiorati del 15%.

Sulla questione dell’applicabilità ratione temporis, la Corte ha stabilito che la Direttiva 2014/23/UE disciplina qualsiasi modifica di una concessione effettuata dopo il termine di recepimento del 18 aprile 2016, anche se il contratto originario è antecedente. Poiché le modifiche introdotte dalla legislazione italiana del 2022 sono successive a tale data, esse ricadono pienamente nell’ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, la compatibilità delle norme nazionali deve essere vagliata esclusivamente alla luce della disciplina armonizzata, escludendo il ricorso diretto ai principi generali del Trattato (articoli 49 e 56 TFUE).

L’ordinanza affronta poi il merito della modifica dei contratti durante il periodo di validità. Interpretando in combinato disposto gli articoli 5 e 43 della direttiva, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri l’obbligo di conferire alle autorità aggiudicatrici il potere discrezionale di rinegoziare le condizioni di esercizio su istanza del privato. Sebbene l’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), consenta modifiche senza nuova gara in presenza di circostanze imprevedibili per un “ente aggiudicatore diligente”, tale disposizione mira solo a definire i limiti della flessibilità amministrativa e non a sancire un diritto soggettivo del concessionario alla revisione.

Infine, la Corte ha precisato che la nozione di rischio operativo definita all’articolo 5 della direttiva — che presuppone l’esposizione alle fluttuazioni del mercato e il mancato recupero degli investimenti in condizioni normali — non può essere invocata per esigere un intervento correttivo dello Stato. La definizione ha finalità puramente classificatorie per delimitare il campo di applicazione della norma e non funge da fondamento per obbligare l’amministrazione a sollevare il concessionario dalle perdite derivanti da mutamenti del contesto esterno.

Di seguito il documento integrale:

Altri articoli