È stato reso disponibile il testo della proposta di legge (A.C. 2798) presentata il 13 febbraio dal deputato del Partito Democratico Stefano Vaccari (in foto), recante “Norme concernenti la verifica dell’età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione delle medesime”.
Nel documento sono presenti diversi riferimenti al settore del gioco, dei videogiochi e dei meccanismi assimilabili al gioco d’azzardo.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che le pratiche commerciali legate agli acquisti impulsivi nelle applicazioni e nei giochi telematici possono essere equiparate a forme di gioco d’azzardo mascherato. Viene inoltre richiamata l’esigenza di proteggere i minori dall’esposizione a contenuti inappropriati, tra cui il gioco d’azzardo.
Tra le finalità della proposta rientra la protezione dei minori dall’esposizione al gioco d’azzardo e alle pratiche a esso assimilabili.
La definizione delle piattaforme soggette alle limitazioni comprende anche quelle che consentono l’accesso a meccanismi di gioco, ricompensa o remunerazione idonei a generare dipendenza o comportamenti assimilabili al gioco d’azzardo.
Per i profili minorili destinati agli utenti tra i 14 e i 16 anni viene previsto il divieto di accesso a giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulate. È inoltre escluso l’accesso a premi casuali, comprese le scatole premio, ai meccanismi aleatori e ai sistemi assimilabili al gioco d’azzardo.
Tra le pratiche vietate ai profili minorili figurano anche le forme di monetizzazione predatoria, i sistemi di rinforzo variabile e le tecniche di induzione psicologica.
La proposta prevede inoltre che le linee guida sulla verifica dell’età contengano misure specifiche riguardanti i servizi di gioco operanti nella rete internet e le piattaforme digitali che includono funzionalità di intrattenimento digitale.
Tra i contenuti dannosi o pericolosi dai quali i gestori delle piattaforme devono proteggere i minori vengono inclusi contenuti, funzionalità o meccanismi riconducibili al gioco d’azzardo o a pratiche assimilabili.
Un articolo specifico è dedicato alla tutela dei minori nei confronti del gioco d’azzardo e dei meccanismi assimilabili. In particolare, per i minori di sedici anni è vietato l’accesso a piattaforme digitali, reti sociali telematiche, applicazioni, giochi in rete e servizi che comprendano:
- giochi d’azzardo, scommesse o lotterie, anche simulate;
- meccanismi di ricompensa aleatoria con esborso economico o con valore virtuale convertibile;
- sistemi di premi casuali, comprese le scatole premio e meccanismi analoghi;
- pratiche di monetizzazione predatoria basate su tecniche di rinforzo variabile, accelerazione temporale o induzione psicologica.
I gestori delle piattaforme dovranno adottare sistemi efficaci di verifica dell’età anche per l’accesso a tali funzionalità, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio.
La proposta vieta inoltre la pubblicità, la promozione e l’incentivazione, diretta o indiretta, del gioco d’azzardo o di meccanismi a esso assimilabili quando rivolte ai minori, anche attraverso creatori di contenuti digitali, contenuti sponsorizzati o algoritmi di raccomandazione.
Infine, tra le campagne di sensibilizzazione e prevenzione previste nelle scuole figurano anche iniziative destinate a informare sui rischi del gioco d’azzardo e dei meccanismi assimilabili.
Di seguito il testo integrale della pdl:






