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Camera, interrogazione Ricciardi (PD): “Sponsorizzazione Polymarket-Lazio, verificare natura giuridica e autorizzazioni della piattaforma”

Il deputato del Partito Democratio, Toni Ricciardi (in foto), ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione al Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito all’accordo di sponsorizzazione tra Polymarket e la S.S. Lazio, annunciato ufficialmente il 18 aprile 2026.

Nel testo dell’atto parlamentare si legge che la piattaforma, “mediante criptoattività e tecnologia blockchain, consente agli utenti di assumere posizioni economiche sull’esito di eventi futuri, dalla politica allo sport”. L’interrogazione evidenzia inoltre che la società, “pur presentandosi come strumento di analisi predittiva, appare consentire operazioni economicamente assimilabili a forme di scommessa o investimento su eventi futuri”.

Secondo quanto riportato dal deputato, “la società svolgerebbe attività di intermediazione tra utenti e mercati previsionali, con possibili criticità rispetto alla normativa italiana che riserva l’organizzazione e l’intermediazione di giochi e scommesse a soggetti autorizzati e vigilati” dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel documento si legge inoltre che “la piattaforma consentirebbe, inoltre, la negoziazione di contratti digitali il cui valore è legato al verificarsi di eventi futuri, con caratteristiche potenzialmente assimilabili a strumenti finanziari derivati o prodotti finanziari atipici”. L’eventuale attività verso il pubblico italiano “potrebbe, quindi, rientrare nell’ambito dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dal Testo unico della finanza, riservati a soggetti autorizzati e vigilati dalla” Consob.

L’interrogazione richiama anche quanto riportato “sul sito ufficiale della piattaforma”, dove “risulterebbe espressamente indicato che l’Italia rientra tra le giurisdizioni nelle quali il trading è soggetto a restrizione, con possibilità di consultazione dei mercati e dei dati ma non di negoziazione”.

Nel testo viene inoltre citato l’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, che “vieta ogni forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, incluse sponsorizzazioni ed eventi sportivi”.

Tra i quesiti rivolti al Governo, il deputato chiede “se il Governo sia a conoscenza dell’accordo di sponsorizzazione tra Polymarket e S.S. Lazio e quali verifiche, per quanto di competenza, intenda promuovere e in merito anche attraverso” ADM.

L’interrogazione domanda inoltre “quale sia l’inquadramento giuridico, nell’ordinamento italiano, di piattaforme di prediction markets come Polymarket e se le stesse possano essere ricondotte ad attività di gioco, scommessa, prodotto finanziario o intermediazione finanziaria”.

Infine, viene chiesto “se Polymarket risulti titolare di concessione o autorizzazione rilasciata” da ADM “ovvero di autorizzazioni rilasciate o riconosciute dalla Consob” e “se il Governo non ritenga, ove emergano lacune regolatorie, di valutare iniziative normative urgenti volte a definire il regime giuridico delle piattaforme di previsione”.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:

“Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: la società Polymarket, titolare di una piattaforma di mercati di previsione che, mediante criptoattività e tecnologia blockchain, consente agli utenti di assumere posizioni economiche sull’esito di eventi futuri, dalla politica allo sport, ha recentemente siglato un accordo di sponsorizzazione con la S.S. Lazio quale sponsor principale, ufficialmente annunciato il 18 aprile 2026; la piattaforma, pur presentandosi come strumento di analisi predittiva, appare consentire operazioni economicamente assimilabili a forme di scommessa o investimento su eventi futuri; secondo diverse ricostruzioni, la società svolgerebbe attività di intermediazione tra utenti e mercati previsionali, con possibili criticità rispetto alla normativa italiana che riserva l’organizzazione e l’intermediazione di giochi e scommesse a soggetti autorizzati e vigilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la piattaforma consentirebbe, inoltre, la negoziazione di contratti digitali il cui valore è legato al verificarsi di eventi futuri, con caratteristiche potenzialmente assimilabili a strumenti finanziari derivati o prodotti finanziari atipici; l’eventuale attività verso il pubblico italiano potrebbe, quindi, rientrare nell’ambito dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dal Testo unico della finanza, riservati a soggetti autorizzati e vigilati dalla Consob; sul sito ufficiale della piattaforma risulterebbe espressamente indicato che l’Italia rientra tra le giurisdizioni nelle quali il trading è soggetto a restrizione, con possibilità di consultazione dei mercati e dei dati ma non di negoziazione; il settore sportivo, e in particolare il calcio professionistico, è già oggetto di stringenti limitazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni legate al gioco d’azzardo per effetto dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che vieta ogni forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, incluse sponsorizzazioni ed eventi sportivi; la promozione di piattaforme che consentono scommesse su eventi sportivi, politici o bellici solleva profili etici, istituzionali e di tutela dei consumatori, dei minori e dei soggetti vulnerabili, anche in relazione ai rischi finanziari e di dipendenza patologica dal gioco; non risulta pertanto chiaro se Polymarket operi nel rispetto della normativa italiana ed europea vigente, né quale sia l’autorità competente alla vigilanza sulle attività esercitate –: se il Governo sia a conoscenza dell’accordo di sponsorizzazione tra Polymarket e S.S. Lazio e quali verifiche, per quanto di competenza, intenda promuovere e in merito anche attraverso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; quale sia l’inquadramento giuridico, nell’ordinamento italiano, di piattaforme di prediction markets come Polymarket e se le stesse possano essere ricondotte ad attività di gioco, scommessa, prodotto finanziario o intermediazione finanziaria; se Polymarket risulti titolare di concessione o autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero di autorizzazioni rilasciate o riconosciute dalla Consob; se il Governo non ritenga, ove emergano lacune regolatorie, di valutare iniziative normative urgenti volte a definire il regime giuridico delle piattaforme di previsione, stabilendo limiti e condizioni di operatività a tutela dell’ordinamento, dei consumatori e della legalità”.

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