Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice di appello, ha accolto l’impugnazione proposta da un concessionario del gioco lecito, annullando una sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ai sensi dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis del TULPS, e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali del giudizio di primo e secondo grado.
La vicenda trae origine da un’ispezione effettuata nel febbraio 2020 presso un punto vendita nel quale erano installati apparecchi da intrattenimento collegati alla rete del concessionario. In sede di controllo, ADM aveva accertato che l’esercente non era in possesso dei titoli autorizzatori necessari per la raccolta del gioco, in quanto la società titolare del punto vendita aveva nel frattempo modificato il proprio legale rappresentante senza comunicarlo né al concessionario né richiedere l’aggiornamento delle licenze di pubblica sicurezza.
Sulla base di tale presupposto, l’Amministrazione aveva ritenuto responsabile anche il concessionario, contestandogli la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS e irrogando una sanzione pari a 12.000 euro. Il Giudice di Pace di Isernia aveva inizialmente rigettato l’opposizione, ma il Tribunale, in secondo grado, ha completamente ribaltato la decisione.
Il giudice d’appello ha chiarito che l’obbligo di verifica in capo al concessionario riguarda il momento dell’installazione degli apparecchi e non si estende a un controllo costante e quotidiano delle vicende societarie dell’esercente. Dalla documentazione in atti è infatti emerso che, al momento dell’installazione, il punto vendita era regolarmente munito di tutte le licenze previste dall’art. 88 TULPS ed era iscritto all’elenco RIES presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo il Tribunale, il successivo mutamento del legale rappresentante, avvenuto senza alcuna comunicazione al concessionario e in violazione degli obblighi contrattuali assunti dall’esercente, non può determinare una responsabilità automatica in capo al gestore degli apparecchi. In assenza di una specifica previsione normativa, non è configurabile una responsabilità per “omessa vigilanza” fondata sull’idea di un potere di controllo continuo sulle scelte aziendali dell’esercente.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’elemento soggettivo dell’illecito, ritenendo dimostrata la buona fede del concessionario e la sua condotta conforme ai canoni dell’ordinaria diligenza, anche alla luce del comportamento tenuto dopo la contestazione, con l’immediato blocco degli apparecchi e l’attivazione delle procedure per il ripristino della regolarità autorizzatoria.
Per tali ragioni, l’appello è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e condanna di ADM alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La difesa del concessionario è stata curata dallo studio Giacobbe & Associati, che ha sostenuto con successo il principio secondo cui non può essere imposto al concessionario un obbligo di vigilanza permanente privo di una chiara base normativa.







