Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Grosseto aveva disposto la chiusura dell’area destinata al gioco lecito all’interno di un bar, accogliendo il ricorso presentato dalla titolare dell’esercizio assistita dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino dello Studio Giacobbe & Associati.
La vicenda riguarda un bar di Grosseto nel quale erano installati sei apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. A seguito di controlli effettuati dalla Polizia Municipale, il Comune aveva contestato la violazione della normativa regionale toscana sulle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili, rilevando che l’attività si trovava a meno di 500 metri da una chiesa. Sulla base di tale accertamento, l’amministrazione aveva disposto la chiusura dello spazio dedicato al gioco.
I giudici amministrativi hanno però ritenuto fondato uno dei motivi principali del ricorso. Secondo il TAR, la sanzione della chiusura dell’attività costituisce una misura accessoria che non può essere applicata prima della conclusione del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa previsto dalla Legge n. 689 del 1981. Nel caso esaminato, infatti, la titolare aveva già presentato le proprie osservazioni difensive e il procedimento sanzionatorio non era ancora stato definito mediante l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dalla normativa.
La sentenza evidenzia che l’applicazione di una sanzione interdittiva prima dell’accertamento definitivo della responsabilità viola i principi posti a tutela del destinatario del provvedimento e richiamati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa. Per questo motivo il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento comunale, lasciando comunque impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di rivalutare la questione una volta concluso correttamente il procedimento sanzionatorio.
La decisione assume particolare rilievo per il settore del gioco pubblico, poiché ribadisce che le misure di chiusura o sospensione delle attività non possono essere adottate automaticamente prima della definizione dell’iter amministrativo previsto dalla legge.






