Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto l’appello cautelare proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Liguria, riformando l’ordinanza del TAR Liguria che aveva sospeso la soppressione di un patentino per la vendita di generi di monopolio.
La vicenda
Il procedimento riguarda la soppressione del patentino per la vendita di tabacchi rilasciato per un esercizio commerciale. Il titolo, in scadenza al 31 dicembre 2025, era stato revocato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato rispetto delle distanze minime previste dalla normativa di settore tra i punti vendita di generi di monopolio.
Il provvedimento si inserisce in un contenzioso più ampio, già definito con la sentenza n. 772 del 30 giugno 2025, che aveva stabilito l’impossibilità di mantenere il patentino a causa della distanza di soli 176 metri da una rivendita più vicina dotata di distributore automatico, inferiore ai 300 metri previsti per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti.
La decisione del TAR Liguria
In primo grado, il TAR Liguria aveva accolto l’istanza cautelare del titolare dell’esercizio, valorizzando il rischio di un grave pregiudizio economico derivante dall’impossibilità di vendere prodotti da fumo, con potenziali conseguenze sulla sopravvivenza dell’attività commerciale e sulla situazione personale del gestore.
L’appello al Consiglio di Stato
La revoca del patentino è stata successivamente impugnata in appello dal nuovo titolare, subentrato come responsabile della rivendita ordinaria, a seguito dell’acquisto della privativa da altro soggetto ai sensi della normativa vigente.
Il Consiglio di Stato, con una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto che non emergano elementi significativi a sostegno di una prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito. I giudici hanno inoltre rilevato che le esigenze cautelari riconosciute dal TAR derivavano da un precedente giudizio diverso e che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale quello dell’appellante a non subire gli effetti della presenza di un punto vendita collocato a una distanza non conforme alla disciplina normativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha respinto l’istanza di sospensione proposta in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.







