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Spettacolo viaggiante, TAR Lazio conferma la legittimità del nuovo Canone Unico di Roma Capitale

Il TAR Lazio ha respinto nel merito il ricorso presentato da alcune società operanti nel settore dello spettacolo viaggiante contro la delibera di Roma Capitale relativa alla determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico del 2025. La sentenza, pubblicata il 18 maggio 2026, conferma la piena legittimità del sistema tariffario adottato dall’amministrazione capitolina, fondato anche sui coefficienti OMI dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Il procedimento era stato avviato da diverse imprese titolari di attrazioni di spettacolo viaggiante, tra cui gestori di giostre e parchi divertimento itineranti, che contestavano l’aumento delle tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico. Nel ricorso venivano censurati sia il metodo di calcolo adottato dalla Giunta Capitolina sia la scelta di suddividere il territorio cittadino in 234 zone OMI, ritenuta in contrasto con il precedente sistema basato su quattro categorie territoriali.

Secondo i ricorrenti, il nuovo modello avrebbe determinato incrementi tariffari eccessivi e penalizzanti per le attività dello spettacolo viaggiante, considerate dagli stessi estranee alle dinamiche commerciali tradizionali. Le aziende contestavano inoltre l’utilizzo dei valori immobiliari commerciali come parametro di riferimento per il calcolo del canone.

Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate tutte le censure. I giudici amministrativi hanno chiarito che la normativa nazionale sul Canone Unico attribuisce agli enti locali ampia autonomia regolamentare nella determinazione delle tariffe e dei criteri applicativi. In particolare, la sentenza evidenzia come la Giunta Capitolina fosse pienamente competente ad approvare il nuovo sistema tariffario.

Il tribunale ha inoltre considerato legittimo il ricorso ai coefficienti OMI, sottolineando che tali valori, elaborati dall’Agenzia delle Entrate, rappresentano parametri attendibili e coerenti con l’evoluzione urbanistica ed economica del territorio cittadino. Secondo il collegio, la precedente classificazione viaria del 1977 non risultava più adeguata all’attuale assetto di Roma.

Particolare rilievo assume anche il passaggio in cui il TAR richiama recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione sul Canone Unico Patrimoniale. La sentenza sottolinea infatti come il nuovo sistema consenta agli enti locali di ridefinire autonomamente le tariffe, anche con possibili incrementi di gettito, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e regolamentare.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo Roma Capitale aveva approvato una nuova delibera tariffaria per il 2026, ma il TAR ha comunque deciso di pronunciarsi nel merito, respingendo integralmente le contestazioni delle società ricorrenti.

La decisione rappresenta un importante precedente per gli enti locali italiani nella gestione del Canone Unico Patrimoniale e conferma la validità dei nuovi modelli tariffari fondati su parametri territoriali e immobiliari aggiornati.

Redazione Jamma
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