Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto le domande cautelari presentate contro il diniego di voltura di una licenza di pubblica sicurezza per l’attività di raccolta del gioco lecito tramite apparecchi Vlt, disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
L’ordinanza riguarda due ricorsi distinti ma strettamente connessi, fondati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto. Per questo motivo il collegio ha disposto la loro riunione, ritenendo opportuno un esame unitario della vicenda. I provvedimenti contestati avevano respinto le istanze di subentro nella licenza ex articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con effetti diretti sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Secondo il Tar, le questioni giuridiche e fattuali sollevate richiedono un approfondimento proprio della fase di merito e non possono essere definite in modo definitivo nella sola sede cautelare. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, i giudici hanno ritenuto prevalente l’interesse delle parti ricorrenti a proseguire l’attività economica, anche alla luce del mutato contesto viario e del ripristino dell’accessibilità dell’area interessata.
Proprio questo elemento è stato considerato rilevante nella valutazione del periculum in mora, in quanto il mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati avrebbe potuto incidere in modo significativo e immediato sulla continuità aziendale. Di conseguenza, le istanze cautelari sono state accolte e l’efficacia degli atti amministrativi sospesa in via interinale.
Il Tar ha inoltre fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito nel mese di giugno 2026, rinviando a quella sede ogni valutazione definitiva sulla legittimità dei dinieghi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
L’ordinanza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, in presenza di situazioni complesse e non ancora pienamente chiarite, privilegia una tutela cautelare volta a preservare la continuità dell’attività economica fino alla decisione di merito, evitando effetti irreversibili nel frattempo.







