
Testo integrale della sentenza
(Jamma) A seguito dell’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Lombardia che aveva stabilito come il Comune non potesse decidere sugli orari d’apertura delle sale gioco, perĀ Anna Scavuzzo, presidente del gruppo consiliare Milano Civica del Comune di Milano la cosa più importante che con questa decisione ĆØ stata chiarita ĆØ che non esista una mancanza di normativa. “Non c’ĆØ, a quanto pare, quel vuoto normativo che ha portato in questi anni il Tar a dar sempre ragione alle case da gioco. Come si ĆØ sempre pensato, stando alla normativa vigente, le sale slot non sono considerabili esercizi commerciali tout-court, perchĆØ la fidelizzazione che nasce tra clientela ed esercente va molto al di lĆ di quella tipica”.
Di seguito il testo della sentenza
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2013, proposto da:
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxx, xxx, xxxĀ con domicilio eletto presso lāavv.
xxx, in Roma,
contro
xxx s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. xxx ed xxx, con domicilio eletto presso questāultimo, in Roma, xxx;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n.Ā 00325/2013, resa tra le parti, concernente orario di apertura sala giochi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Game Paradise Srl;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale diĀ accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primoĀ grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. FabioĀ Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maffey, per delega dell’avv. Meroni, eĀ Mazzeo, per delega dell’avv. Manzi;
Ritenuto ad un sommario esame proprio di questa fase che lāappello del ComuneĀ di Milano sia fondato, atteso che:
– la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applicaĀ alle case da gioco autorizzate ai sensi dellāart. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n.Ā 59/2010);
– le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell’autorizzazione diĀ polizia ed ai connessi controlli ĆØ notoriamente quello di tutelare la sicurezza,l’incolumitĆ , e la moralitĆ pubbliche;
– a tali finalitĆ ed allāarmonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con iĀ contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente lāordinanzaĀ impugnata in questo giudizio;
– trattandosi di atto generale, lo stesso non necessita di motivazione ai sensiĀ dellāart. 3, comma 2, l. n. 241/1990;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragioneĀ della peculiaritĆ della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 3971/2013) e, per l’effetto, in riformaĀ dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarĆ eseguita dall’Amministrazione ed ĆØ depositata pressoĀ la segreteria della Sezione che provvederĆ a darne comunicazione alle parti.
CosƬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013


