Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato la licenza per l’esercizio di Videolottery rilasciata dalla Questura di Viterbo, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un operatore del settore del gioco lecito rappresentato e difeso dagli
avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino dello Studio Legale Giacobbe e Associati. La sentenza, pronunciata il 21 aprile 2026, interviene su una vicenda che riguarda il rilascio di autorizzazioni per attività di gioco e la corretta applicazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili.
La controversia nasce dall’impugnazione di più atti amministrativi, tra cui le licenze ex articolo 88 del TULPS per Videolottery e raccolta scommesse, il certificato di idoneità dei locali e il titolo autorizzatorio rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La società ricorrente, già attiva a Viterbo con una sala bingo e apparecchi da gioco, ha contestato il mancato rispetto delle norme regionali che impongono limiti distanziometrici tra sale da gioco e determinati luoghi sensibili.
Secondo il TAR, la Questura ha erroneamente qualificato la richiesta della controinteressata come prosecuzione di un’attività preesistente, evitando così di verificare il rispetto delle distanze previste dalla legge regionale del Lazio. I giudici hanno invece rilevato l’assenza di continuità nell’esercizio dell’attività, evidenziando come le precedenti licenze fossero state revocate e come l’attività fosse rimasta inattiva per un periodo significativo prima della nuova apertura.
Nel ricostruire i fatti, il collegio ha sottolineato che la nuova gestione ha avviato l’attività solo nell’aprile 2025, sulla base di titoli autorizzatori completamente nuovi. Questo elemento ha escluso la possibilità di applicare il regime derogatorio previsto per le attività già esistenti prima dell’entrata in vigore delle norme più restrittive.
La decisione chiarisce che la semplice destinazione dei locali a sala giochi in passato non è sufficiente per evitare l’applicazione delle regole sulle distanze. È necessaria una continuità sostanziale dell’attività economica, che nel caso esaminato non è stata dimostrata. In mancanza di tale requisito, l’amministrazione avrebbe dovuto trattare la richiesta come una nuova apertura e procedere alle verifiche previste dalla normativa regionale.
Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa all’attività di raccolta scommesse, ritenendo che non vi fosse un interesse concreto della ricorrente su questo punto, anche in considerazione della diversa tipologia di utenza e del limitato impatto concorrenziale.
Con la sentenza, i giudici hanno quindi disposto l’annullamento della licenza per le Videolottery e degli atti connessi, rinviando alla Questura di Viterbo ogni ulteriore valutazione, che dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri distanziometrici previsti dalla legge regionale.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che rafforza l’applicazione rigorosa delle norme sul gioco pubblico, con particolare attenzione alla tutela del territorio e alla prevenzione degli effetti sociali legati alla diffusione delle sale da gioco.







