La presenza di computer che consentono ai clienti di accedere a siti di gioco e scommesse non autorizzati può comportare il recupero dell’imposta unica sulle scommesse anche nei confronti dell’esercente che mette a disposizione le postazioni. È questo il principio che emerge dall’ordinanza n. 17125 del 31 maggio 2026 con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la legittimità di un accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del titolare di un bar calabrese.
La vicenda prende avvio da un controllo effettuato presso l’esercizio commerciale, nel corso del quale erano stati rinvenuti due personal computer utilizzati per accedere a piattaforme di gioco e scommesse non conformi alla normativa italiana. Secondo l’amministrazione finanziaria, attraverso tali apparecchiature veniva svolta un’attività di raccolta di gioco soggetta all’imposta unica prevista dalla legge di stabilità 2015.
L’ufficio aveva quindi emesso un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta relativa all’anno 2017. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva successivamente ribaltato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I giudici regionali avevano ritenuto sostanzialmente incontestato il fatto che i due computer fossero utilizzati per consentire l’accesso a giochi e scommesse in violazione della normativa vigente. Inoltre avevano considerato corretta la ricostruzione temporale effettuata dall’amministrazione circa l’inizio dell’attività illecita, individuato nel 13 agosto 2017 sulla base di elementi tecnici ricavati dall’analisi delle apparecchiature.
Contro questa decisione il titolare del bar si è rivolto alla Cassazione sostenendo che l’Agenzia avesse illegittimamente modificato la motivazione dell’accertamento nel corso del giudizio. In particolare, la difesa contestava la produzione in appello di una perizia tecnica elaborata da Sogei, ritenendo che tale documento introducesse nuovi elementi a sostegno della pretesa fiscale, in violazione delle regole processuali e dello Statuto del contribuente.
La Suprema Corte ha però respinto questa impostazione, affrontando una questione di notevole interesse pratico per il contenzioso tributario: il confine tra integrazione della motivazione dell’atto impositivo e semplice rafforzamento probatorio della pretesa già formulata.
Secondo i giudici di legittimità, l’amministrazione non può certamente modificare in giudizio le ragioni poste a fondamento dell’accertamento. Tuttavia, nel caso esaminato, la perizia Sogei non è stata utilizzata per introdurre una nuova contestazione né per ampliare il periodo d’imposta oggetto di recupero. Al contrario, il documento tecnico si è limitato a confermare la correttezza della ricostruzione già contenuta nell’avviso di accertamento.
La Cassazione sottolinea infatti che l’Agenzia ha mantenuto invariata la propria pretesa tributaria, senza chiedere il pagamento dell’imposta per periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente contestati. La perizia ha avuto soltanto una funzione istruttoria e dimostrativa, fornendo elementi tecnici a sostegno di una tesi già presente nell’atto impugnato.
La distinzione operata dalla Corte è particolarmente significativa perché chiarisce che la produzione di nuovi documenti durante il processo non equivale automaticamente a una modifica della motivazione dell’accertamento. Ciò che conta è verificare se la pretesa tributaria resti immutata oppure venga sostanzialmente trasformata. Nel caso concreto, secondo i giudici, la linea difensiva dell’amministrazione è rimasta identica dall’inizio alla fine del procedimento.
La seconda questione affrontata riguarda il trattamento sanzionatorio. Il contribuente lamentava che i giudici d’appello non si fossero pronunciati sulla richiesta di applicazione del cosiddetto cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Anche questa censura è stata respinta. La Cassazione osserva che la Corte tributaria regionale aveva esaminato espressamente la legittimità delle sanzioni e aveva rigettato tutti i motivi rimasti assorbiti in primo grado. Non si era quindi verificata alcuna omissione di pronuncia, poiché il giudice d’appello aveva comunque fornito una risposta, sia pure sintetica, alle questioni sottoposte al suo esame.
Particolarmente severa è la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte sul piano processuale. Oltre a rigettare il ricorso e a condannare il contribuente alle spese legali, i giudici hanno ritenuto applicabile la responsabilità aggravata prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile. Secondo la Corte, infatti, le questioni proposte non presentavano particolari elementi di novità o complessità e risultavano manifestamente infondate.
Per questo motivo il ricorrente è stato condannato non soltanto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 4.300 euro, ma anche a un ulteriore importo di pari ammontare a titolo di responsabilità aggravata, oltre a 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende






