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Scommesse ippiche, Cassazione: alle concessioni di servizi non si applicano le regole speciali sugli arbitrati degli appalti

Importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche. Con l’ordinanza n. 16794 del 28 maggio 2026, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dalle amministrazioni statali contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, chiarendo che le concessioni di servizi non possono essere automaticamente assoggettate alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti.

La controversia nasce da un arbitrato promosso da due società concessionarie del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche. Al centro del contendere vi era il presunto ritardo nell’esecuzione di alcuni obblighi previsti dal bando di gara. Il lodo arbitrale era stato impugnato dalle amministrazioni competenti, ma la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine di 180 giorni previsto dal previgente Codice dei contratti pubblici per le impugnazioni dei lodi arbitrali.

La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione. Secondo i giudici, la Corte romana ha correttamente qualificato il rapporto come una concessione di pubblico servizio, ma ha errato nel ritenere applicabile la disciplina speciale degli appalti pubblici.

Nell’ordinanza viene richiamato l’articolo 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che escludeva espressamente le concessioni di servizi dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, fatta salva l’osservanza dei principi generali di derivazione europea come trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Secondo la Suprema Corte, la norma che riduce a 180 giorni il termine massimo per impugnare un lodo arbitrale non rappresenta un principio generale applicabile anche alle concessioni, bensì una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario previsto dal codice di procedura civile. Proprio perché eccezionale, tale disposizione non può essere estesa a fattispecie che il legislatore ha volutamente escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché i giudici romani procedano a un nuovo esame della controversia nel merito

Redazione Jamma
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