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Roma, il TAR respinge richiesta cautelare contro diniego licenza sala scommesse: si va al merito

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata da una società che gestisce attività di raccolta scommesse contro il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva negato il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l’installazione di una sala scommesse. La vicenda ruota attorno all’applicazione della disciplina sulle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili, uno dei temi più controversi del settore negli ultimi anni.

La società aveva presentato domanda per ottenere il titolo di pubblica sicurezza necessario all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse. La Questura aveva però respinto l’istanza ritenendo che il punto vendita non rispettasse le prescrizioni in materia di distanziamento da luoghi considerati particolarmente sensibili, come scuole, strutture socio-assistenziali o altri siti individuati dalla normativa locale.

Contro il diniego era stato quindi proposto ricorso al Tar, accompagnato da una richiesta di sospensione urgente del provvedimento. Parallelamente, la società aveva contestato anche il rigetto di un’istanza di accesso agli atti presentata per ottenere la documentazione utilizzata dall’amministrazione nel procedimento.

L’ordinanza depositata il 9 giugno 2026 presenta un elemento di particolare interesse. I giudici amministrativi, infatti, non hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Al contrario, il collegio ha osservato che le questioni prospettate meritano un approfondimento nella successiva fase di merito, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.

Si tratta di un passaggio significativo perché il Tar non ha condiviso l’impostazione secondo cui la controversia sarebbe stata priva di consistenza. La decisione lascia quindi aperta la possibilità che il ricorso possa trovare accoglimento quando il giudice entrerà nel merito delle questioni sollevate dalla società.

Nonostante ciò, la misura cautelare è stata respinta. La ragione risiede nella valutazione del cosiddetto “periculum in mora”, cioè del danno grave e irreparabile che deve sussistere per giustificare un intervento urgente del giudice prima della sentenza definitiva.

Secondo il Tar, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente ha natura esclusivamente economica. La mancata possibilità di avviare l’attività e i conseguenti mancati guadagni rappresentano infatti un danno patrimoniale che, qualora il ricorso venga accolto nel merito, potrà essere eventualmente compensato attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento. Per questa ragione i giudici hanno escluso l’esistenza di un danno irreparabile tale da giustificare la sospensione immediata del provvedimento questorile.

L’ordinanza evidenzia quindi una situazione processuale piuttosto particolare: da un lato il Tribunale riconosce che la controversia presenta profili meritevoli di approfondimento; dall’altro ritiene che non vi siano i presupposti per anticipare gli effetti di una possibile futura decisione favorevole.

Proprio per bilanciare le esigenze delle parti, il collegio ha disposto una rapida calendarizzazione del giudizio, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 novembre 2026. In questo modo il contenzioso potrà essere definito in tempi relativamente contenuti senza ricorrere a misure cautelari.

La vicenda si inserisce nel più ampio filone di contenziosi che negli ultimi anni hanno interessato il settore delle scommesse e del gioco pubblico in relazione all’applicazione delle normative regionali e locali sui luoghi sensibili. Il rapporto tra autorizzazione di pubblica sicurezza, concessione statale e discipline territoriali continua infatti a generare numerose controversie, soprattutto nei casi in cui l’ubicazione del punto vendita viene ritenuta incompatibile con i limiti distanziometrici previsti dalle amministrazioni locali.

Per il momento il diniego della licenza resta quindi efficace, ma il giudizio è tutt’altro che concluso. Sarà la sentenza di merito a chiarire se la Questura abbia correttamente applicato la normativa richiamata nel provvedimento di rigetto e se le contestazioni mosse dalla società siano fondate.

Redazione Jamma
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