HomeLotto10&LottoRicevitoria Lotto, il Consiglio di Stato respinge l’appello sulla revoca della concessione

Ricevitoria Lotto, il Consiglio di Stato respinge l’appello sulla revoca della concessione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato contro la revoca di una concessione per la gestione di una ricevitoria del gioco del Lotto, confermando l’ordinanza con cui il Tar aveva già negato la sospensione del provvedimento adottato dall’amministrazione competente.

La vicenda trae origine dalla revoca della concessione e dalla contestuale disdetta del contratto di affidamento della ricevitoria, disposta nel settembre 2025. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, respingendo la domanda cautelare. Contro tale decisione era stato proposto appello, sostenendo che il Tar non avrebbe adeguatamente valutato il grave e irreparabile danno derivante dalla perdita dell’attività, considerata come unica fonte di sostentamento.

Il Consiglio di Stato ha però ribadito un principio consolidato: ai fini della concessione delle misure cautelari è necessario che sussistano entrambi i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, vale a dire sia il periculum in mora sia la probabile fondatezza delle censure. La sola prospettazione di un danno grave e irreparabile non è dunque sufficiente in assenza di un adeguato fumus.

Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto corretta la valutazione del Tar, evidenziando come il provvedimento di revoca appaia sorretto, almeno a un primo esame, da gravi inadempienze. Tra queste figurano ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del Lotto, in violazione della normativa di settore, e la mancata stipula di una polizza assicurativa obbligatoria contro furto, rapina e incendio, nonostante specifiche sollecitazioni dell’amministrazione.

I giudici hanno sottolineato che la concessione di una ricevitoria del Lotto è rilasciata intuitu personae e richiede, per tutta la durata del rapporto, il rispetto di stringenti obblighi di affidabilità morale e professionale. Tali obblighi risultano ancora più rilevanti in considerazione delle responsabilità verso l’erario che gravano sul concessionario, qualificato come agente contabile.

È stato inoltre chiarito che la revoca della concessione non ha natura sanzionatoria, ma attiene alla gestione del rapporto concessorio-contrattuale, assimilabile alla risoluzione per inadempimento. Per questo motivo non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico previsto per le sanzioni amministrative.

Alla luce di tali considerazioni, l’appello è stato respinto e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. L’ordinanza conferma così l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di gestione delle concessioni pubbliche nel settore dei giochi, richiamando l’attenzione sul rispetto puntuale degli obblighi normativi e contrattuali.

Redazione Jamma
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