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Licenza scommesse negata a Napoli, il Tar conferma il diniego: contano anche i legami familiari con precedenti nel settore

La presenza di stretti legami familiari con soggetti coinvolti in precedenti attività illecite nel settore delle scommesse può essere sufficiente a giustificare il diniego della licenza di pubblica sicurezza prevista per l’esercizio della raccolta delle scommesse. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, che con la sentenza n. 3419 del 2026 ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Questura di Napoli che aveva negato il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La vicenda riguarda una richiesta di autorizzazione per l’apertura di un punto di raccolta scommesse all’interno di un’attività commerciale situata a Napoli. Il diniego era stato motivato dall’amministrazione sulla base di una serie di elementi ritenuti indicativi di un possibile condizionamento familiare nella futura gestione dell’attività.

Tra gli aspetti valorizzati dalla Questura figuravano i precedenti giudiziari dei genitori della richiedente, entrambi coinvolti negli anni in vicende legate all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, nonché la circostanza che l’attività autorizzanda avrebbe dovuto operare negli stessi locali dove in passato erano state contestate attività irregolari. L’amministrazione aveva inoltre evidenziato la costante presenza del padre all’interno dell’esercizio commerciale e il permanere di stretti rapporti familiari e operativi.

Nel ricorso veniva sostenuto che il provvedimento si fondasse su una presunzione illegittima, attribuendo alla richiedente responsabilità derivanti esclusivamente dalle condotte dei genitori. Venivano inoltre contestate l’insufficienza dell’istruttoria e la mancanza di prove concrete circa un effettivo condizionamento dell’attività da parte dei familiari.

Il Tar ha però ritenuto legittima l’azione amministrativa. I giudici hanno richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nelle materie che riguardano la pubblica sicurezza, l’amministrazione può attribuire rilevanza ai rapporti familiari quando questi, valutati insieme ad altri elementi concreti, consentano di ritenere probabile una conduzione familiare dell’impresa o la possibilità che le decisioni aziendali siano influenzate da soggetti controindicati.

Secondo il Tribunale, non si tratta di presumere automaticamente che un familiare condivida le responsabilità o le condotte dei propri congiunti, ma di effettuare una valutazione complessiva basata sul criterio del “più probabile che non”, tenendo conto del contesto concreto nel quale l’attività dovrebbe essere esercitata.

Nel caso esaminato, il Tar ha ritenuto particolarmente significativi sia la convivenza protrattasi fino a pochi mesi prima della presentazione della domanda sia la frequente presenza del padre nei locali interessati dall’autorizzazione. A ciò si aggiunge la circostanza che gli stessi immobili erano già stati utilizzati in passato per attività di raccolta scommesse svolte senza le necessarie autorizzazioni.

La sentenza sottolinea inoltre che il giudizio richiesto all’autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e prognostica. L’amministrazione non deve dimostrare l’esistenza di un condizionamento attuale o di responsabilità penali in capo al richiedente, ma può fondare il proprio diniego su un quadro indiziario complessivo che faccia emergere il rischio di future interferenze incompatibili con la corretta gestione dell’attività.

I giudici hanno infine escluso qualsiasi violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo, ritenendo che le motivazioni poste a base del rigetto fossero state adeguatamente anticipate nella fase del preavviso di diniego e successivamente sviluppate nel provvedimento finale.

Redazione Jamma
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