Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare presentata contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) per l’esercizio di un’attività di raccolta scommesse nella provincia di Taranto.
Il ricorso era stato proposto dopo che la Questura aveva negato il rilascio della licenza e successivamente respinto anche l’istanza di riesame. Alla base del provvedimento dell’Amministrazione vi era un giudizio negativo di affidabilità, formulato non solo con riferimento al coniuge della richiedente, ma anche nei confronti del soggetto indicato come rappresentante dell’attività.
Con l’ordinanza depositata il 23 luglio 2026, il TAR ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per sospendere gli effetti del diniego in attesa della decisione di merito.
Sotto il profilo del periculum in mora, ossia del rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, il Collegio ha evidenziato che la condizione risolutiva prevista nel contratto di acquisto dell’attività commerciale si era già verificata prima della presentazione del ricorso. Il contratto, infatti, subordinava la propria efficacia all’ottenimento della licenza entro tre mesi dalla stipula, avvenuta l’8 ottobre 2025. Poiché tale termine era già decorso senza il rilascio dell’autorizzazione, secondo i giudici un’eventuale sospensione del diniego non avrebbe comunque potuto impedire gli effetti della clausola contrattuale.
Il TAR ha inoltre ritenuto generiche le ulteriori argomentazioni della ricorrente relative al rischio di cessazione del rapporto con il concessionario della raccolta scommesse. Secondo il Collegio, nel ricorso non venivano chiariti né i tempi in cui tale rischio avrebbe potuto concretizzarsi né le specifiche conseguenze economiche e operative che ne sarebbero derivate.
Anche sotto il profilo del fumus boni iuris, cioè della probabilità che il ricorso possa risultare fondato nel merito, il Tribunale ha espresso una valutazione sfavorevole nella fase cautelare. I giudici hanno osservato che il provvedimento della Questura fondava il giudizio di non affidabilità su due distinti elementi: oltre alla posizione del coniuge della ricorrente, richiamava infatti anche quella del rappresentante dell’attività. Mentre le censure proposte nel ricorso risultavano concentrate prevalentemente sulla prima posizione, il TAR ha rilevato, in via preliminare, l’assenza di specifiche contestazioni nei confronti delle ulteriori motivazioni poste a fondamento del diniego.







