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Lecce, stop alla sanzione da 20mila euro per i PC nell’Internet Point e gioco online: la Cassazione annulla dopo la sentenza della Consulta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31602/2025 del 3 dicembre 2025, ha annullato una sanzione amministrativa da 20mila euro irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a un titolare di esercizio commerciale per aver messo a disposizione dei clienti tre personal computer collegati a internet, attraverso i quali era possibile accedere alle piattaforme di gioco online dei concessionari.

La vicenda prende avvio dall’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012), norma che vietava la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentissero ai clienti di giocare online, anche su piattaforme legali. La violazione era sanzionata, in base alla legge di stabilità 2016, con una multa amministrativa di 20mila euro.

In primo grado il Tribunale di Lecce aveva accolto l’opposizione del titolare, annullando la sanzione. La Corte d’Appello di Lecce, però, aveva ribaltato la decisione, ritenendo legittima l’ordinanza dell’ADM. Da qui il ricorso in Cassazione, fondato su quattro motivi.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, anche alla luce della recente sentenza n. 104 del 10 luglio 2025 della Corte costituzionale.

Proprio nel corso del 2024, infatti, la seconda sezione civile della Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012 e sulla disposizione che prevedeva la sanzione da 20mila euro. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme.

Secondo la Corte costituzionale, il divieto introdotto nel 2012 – inserito nel quadro delle misure di contrasto alla ludopatia – aveva una portata eccessivamente ampia. La disposizione vietava indistintamente la messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura idonea a collegarsi a siti di gioco online, comprendendo non solo i cosiddetti “totem” destinati esclusivamente al gioco, ma anche personal computer, tablet e strumenti a navigazione libera.

In questo modo, la norma accomunava condotte molto diverse tra loro: l’utilizzo occasionale di un PC per accedere a siti di gioco legale e l’installazione sistematica di dispositivi dedicati al gioco illecito. Per la Consulta, il precetto risultava eccessivamente inclusivo e sproporzionato rispetto alla finalità di tutela della salute e di prevenzione della ludopatia, violando i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., nonché la libertà di iniziativa economica.

La Cassazione, richiamando integralmente la pronuncia della Corte costituzionale, ha quindi ritenuto che la sanzione irrogata non potesse più trovare fondamento normativo. Accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri – relativi, tra l’altro, alla legge n. 689/1981 e al diritto dell’Unione europea – la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce.

Redazione Jamma
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