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Sovvenzioni ippiche 2024, Tar Lazio respinge ricorso Società Modenese: confermati i criteri ministeriali

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Quater, ha respinto il ricorso presentato dalla Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l. contro una serie di provvedimenti adottati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativi ai criteri di assegnazione delle sovvenzioni per l’anno 2024 nel comparto ippico.

La controversia riguardava il sistema utilizzato dall’Amministrazione per determinare l’ammontare delle sovvenzioni destinate alle società di corse e, in particolare, l’applicazione di un modello parametrico fondato sulla media dei dati riferiti al triennio 2019-2022-2023. Oggetto di impugnazione erano, tra l’altro, la proposta di accordo sostitutivo ex articolo 11 della legge n. 241/1990 e i decreti ministeriali e direttoriali che hanno disciplinato la ripartizione delle risorse e delle giornate di corsa per la stagione 2024.

L’attività interessata dal contenzioso è quella svolta presso l’ippodromo “La Ghirlandina”, situato a Modena, dove la società ricorrente organizza corse di trotto. Per l’anno 2024, alla Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l. era stata assegnata una sovvenzione complessiva pari a 1.117.343,83 euro.

Nel ricorso veniva contestata la legittimità dei criteri adottati dal Ministero, ritenuti non aderenti all’effettività dei servizi resi e dei costi sostenuti, in quanto basati su valori medi triennali anziché su parametri riferiti alle singole giornate di corse effettivamente organizzate. La società sosteneva inoltre la mancanza di un atto generale specificamente dedicato alla determinazione dei montepremi e delle giornate di corsa.

Il Tribunale ha giudicato infondate tutte le censure, richiamando il quadro normativo che disciplina il finanziamento degli ippodromi e il sistema delle sovvenzioni. Nella sentenza si evidenzia come i criteri adottati siano coerenti con le finalità di valorizzazione della capacità operativa degli impianti, di garanzia dell’equità nella distribuzione delle risorse pubbliche e di omogeneità del sistema. L’utilizzo di un valore medio su base pluriennale è stato ritenuto funzionale a neutralizzare oscillazioni annuali e a prevenire effetti distorsivi o discriminatori tra le diverse società di corse.

I giudici hanno inoltre ribadito che la sovvenzione costituisce un beneficio economico finalizzato a sostenere un’attività di interesse generale e non configura un diritto soggettivo al suo mantenimento nel tempo, né quanto all’an né quanto al quantum. L’Amministrazione conserva quindi la facoltà di modificare i criteri di assegnazione, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.

Quanto alla presunta carenza di motivazione, il Collegio ha rilevato che i provvedimenti impugnati hanno natura di atti amministrativi a contenuto generale, per i quali non è richiesto un obbligo motivazionale analitico. In ogni caso, i criteri di calcolo risultano dettagliatamente esplicitati nella documentazione tecnica allegata ai decreti applicativi.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della complessità delle questioni affrontate.

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