Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano ha respinto due domande cautelari presentate da una società concessionaria operante nel settore del gioco contro altrettanti provvedimenti del Comune di Bolzano relativi all’accertamento della scadenza di autorizzazioni per la raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive.
I due ricorsi riguardavano distinti esercizi situati nel territorio comunale di Bolzano. Nel primo caso veniva contestato il provvedimento con cui il Comune aveva accertato la scadenza dell’autorizzazione alla data del 31 dicembre 2015, mentre nel secondo il ricorso aveva ad oggetto un analogo provvedimento che individuava la scadenza dell’autorizzazione al 30 agosto 2023. In entrambi i procedimenti erano inoltre impugnati gli atti di avvio dei relativi procedimenti amministrativi e gli eventuali atti connessi e conseguenti.
Esaminando le richieste di sospensione, il Tribunale ha ritenuto che, allo stato della fase cautelare, i ricorsi non fossero supportati da elementi idonei a dimostrare il fumus boni iuris. Secondo i giudici, i provvedimenti comunali con cui era stata accertata la scadenza delle autorizzazioni non risultavano scalfiti dalle censure formulate nei ricorsi. Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto irrilevante la valutazione del periculum in mora.
Con entrambe le ordinanze il TRGA ha quindi respinto le domande cautelari e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.







