HomeCronacheScommesse ippiche: la Cassazione conferma il diritto delle Regioni ai proventi

Scommesse ippiche: la Cassazione conferma il diritto delle Regioni ai proventi

La Corte di Cassazione ha depositato recentemente un’ordinanza relativa a un lungo contenzioso tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Toscana, avente a oggetto il trasferimento di oltre 2,3 milioni di euro a titolo di quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche per l’anno 2001. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente regionale nel 2003 contro l’allora UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine), basato sul riparto delle somme definito da un decreto ministeriale del dicembre 2001.

Il Ministero ha basato il proprio ricorso su diversi motivi, contestando in primo luogo la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Secondo la difesa del dicastero, il mutamento di orientamento giurisprudenziale (cosiddetto overruling) avvenuto nel 2015 avrebbe dovuto consentire una nuova discussione sulla competenza del giudice. La Suprema Corte ha tuttavia respinto tale tesi, rilevando che il cambiamento interpretativo non era imprevedibile, data l’esistenza di precedenti contrasti, e che la questione era ormai coperta da giudicato.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno confermato la natura di diritto soggettivo del credito vantato dalla Regione. È stato stabilito che, una volta che l’amministrazione centrale ha quantificato la somma spettante tramite appositi decreti, non residua alcun potere discrezionale in ordine all’erogazione del pagamento. Il Ministero aveva sostenuto che il versamento dovesse essere subordinato all’effettivo incasso delle somme da parte dei concessionari delle scommesse, ma la Corte ha ritenuto tale interpretazione infondata.

Un punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova circa la mancanza di provvista finanziaria. La Corte ha evidenziato come l’esistenza della copertura fosse confermata dall’autorizzazione statale alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo decennale destinato proprio a risolvere il contenzioso con i concessionari. Di conseguenza, è stata ritenuta provata la disponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento del debito verso l’ente territoriale.

L’ordinanza ribadisce inoltre che il riparto delle risorse tra gli enti destinatari avviene in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, luogo deputato a fornire i dati necessari per la quantificazione degli ammontari concretamente ripartibili. Con il rigetto del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Toscana.

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