La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2327 del 2026, ha riaffermato la natura pubblicistica delle somme incassate dalle ricevitorie, confermando la condanna per il delitto di peculato continuato nei confronti di un esercente di Milano. La decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale che equipara il ricevitore a un incaricato di pubblico servizio.
La vicenda riguarda il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto che si era appropriato di somme incassate dai giocatori e non riversate all’Erario, per un importo complessivo di circa 505.168,49 euro. Per dissimulare il mancato versamento, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era stato inviato un bollettino postale falsificato.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna in secondo grado, decisione ora ribadita in via definitiva dai giudici di legittimità.
Il ricorso presentato dalla difesa si basava su tre punti principali:
- Qualificazione giuridica: la difesa sosteneva che il ricevitore operasse in un rapporto puramente privatistico con il concessionario e che le somme incassate non fossero denaro pubblico sin dall’origine, ma ricavo d’impresa dell’operatore.
- Posizione assimilata agli albergatori: veniva richiamata l’analogia con i gestori delle strutture alberghiere che, per l’imposta di soggiorno, sono stati recentemente inquadrati come “responsabili d’imposta” e non più come agenti contabili, riducendo le sanzioni penali a amministrative.
- Mancanza di prove sulla paternità dei fatti: si contestava l’omessa verifica su chi avesse materialmente falsificato il bollettino, ipotizzando il coinvolgimento di collaboratori e sottolineando l’assenza del titolare durante gli orari notturni in cui avvenivano le giocate.
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo fermamente le tesi difensive sulla base dei seguenti principi:
- Appartenenza del denaro alla PA: i proventi del gioco appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della loro riscossione presso lo sportello.
- Incaricato di pubblico servizio: il concessionario riveste la qualifica di “agente contabile” e tale funzione è partecipata dal gestore e dall’esercente, ai quali sono delegate parte delle attività del servizio pubblico di riscossione.
- Distinzione dalla tassa di soggiorno: la Corte ha chiarito che la posizione del ricevitore non è assimilabile a quella dell’albergatore, poiché per quest’ultimo è intervenuta una specifica norma legislativa che ne ha mutato la qualifica, mentre per il settore giochi rimane ferma la responsabilità penale per peculato in caso di impossessamento dei proventi destinati all’Erario.
La Suprema Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l’assenza di elementi positivi valutabili e la condotta elusiva manifestata dall’importo non restituito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.







