Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un bar di Palermo contro il provvedimento con cui la Questura aveva disposto la sospensione, per 30 giorni, delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio di giochi pubblici, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
La sospensione era stata disposta nell’ottobre 2021 sulla base di un’articolata attività investigativa che aveva individuato l’esercizio come punto di riferimento e luogo di aggregazione per soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dall’amministrazione, il locale risultava frequentato abitualmente da persone pregiudicate e collocato al centro di una rete di attività illecite, con numerosi episodi di cessione di droga avvenuti nelle immediate adiacenze e con un utilizzo degli spazi esterni e delle pertinenze come luoghi di occultamento delle sostanze.
Il ricorrente aveva contestato la legittimità del provvedimento sostenendo, tra l’altro, l’assenza di attualità del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la risalenza dei fatti al periodo del lockdown del 2020, la mancata dimostrazione di illeciti commessi all’interno del locale e la sproporzione della durata della sospensione, superiore ai 15 giorni ordinariamente previsti dalla legge.
Il Tar ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia di art. 100 TULPS. Secondo il Collegio, la sospensione della licenza ha natura preventiva e non sanzionatoria e può essere adottata indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penali o amministrative a carico del titolare dell’esercizio. La misura è finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per la collettività e si fonda su una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice solo in presenza di evidenti vizi di illogicità , travisamento dei fatti o carenza motivazionale.
Dall’istruttoria è emerso, secondo il Tar, un chiaro collegamento tra l’attività dell’esercizio e la reiterata presenza, al suo interno o nelle immediate vicinanze, di soggetti pericolosi o dediti ad attività criminali. È stato ritenuto irrilevante che alcune condotte siano avvenute all’esterno del locale o in un periodo di chiusura forzata, così come non decisiva la circostanza che una perquisizione successiva avesse dato esito negativo.
Quanto alla durata della sospensione, il Tribunale ha richiamato l’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, che consente una sospensione superiore a 15 giorni in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica adeguatamente motivate. Nel caso esaminato, la sospensione di 30 giorni è stata ritenuta proporzionata e giustificata alla luce della gravità e della complessità del contesto accertato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tar Sicilia ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio in ragione della particolarità della controversia.







