È la rigidità del meccanismo sanzionatorio previsto dal Decreto Dignità il punto centrale delle critiche rivolte oggi davanti alla Corte costituzionale dall’avvocato Alfonso Vuolo, intervenuto nell’udienza pubblica dedicata alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio sul divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro.
Nel corso della discussione, il legale ha evidenziato come il sistema delineato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 si fondi su due criteri destinati a produrre risultati irragionevoli. Da un lato la norma prevede una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità; dall’altro introduce una soglia minima inderogabile di 50mila euro, destinata ad applicarsi anche quando il valore economico della promozione sia molto contenuto o addirittura inesistente.
Secondo Vuolo, proprio l’interazione tra questi due criteri mette in luce le criticità costituzionali della disciplina. Il meccanismo, infatti, finisce per equiparare situazioni profondamente diverse tra loro. La stessa sanzione minima di 50mila euro può colpire chi abbia realizzato una condotta vietata senza ottenere alcun vantaggio economico e chi, al contrario, abbia tratto profitti fino a 250mila euro. Una disciplina che, a suo avviso, non tiene conto né delle condizioni soggettive dell’autore dell’illecito né della concreta offensività della condotta.

Nel suo intervento, il legale ha sottolineato come la norma non distingua tra casi caratterizzati da una limitata diffusione del messaggio pubblicitario e situazioni potenzialmente molto più gravi, nelle quali l’autore abbia conseguito rilevanti benefici economici o sia inserito in contesti criminali organizzati. Il risultato sarebbe un apparato sanzionatorio che si rivela, contemporaneamente, eccessivamente punitivo nei confronti di alcuni soggetti e troppo indulgente nei confronti di altri.
Vuolo ha richiamato anche le conclusioni raggiunte dal Tar Lazio nell’ordinanza di rimessione, evidenziando come le conseguenze applicative della norma siano state confermate dalla stessa Agcom. Nei propri provvedimenti, infatti, l’Autorità avrebbe riconosciuto di non disporre di alcun margine per graduare la sanzione in base alle peculiarità del caso concreto, essendo vincolata all’automatismo previsto dalla legge.
Per l’avvocato, tale circostanza dimostra l’importanza del giudizio incidentale di costituzionalità, che consente alla Corte di valutare non solo il dato astratto della disposizione, ma anche gli effetti concreti prodotti nella sua applicazione quotidiana.
L’avvocato ha inoltre sostenuto che la norma presenti un evidente difetto di proporzionalità intrinseca, elemento che si rifletterebbe direttamente sulla sua ragionevolezza e, quindi, sulla compatibilità con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. In questa prospettiva, Vuolo ha ritenuto fondate anche le censure formulate con riferimento ai parametri sovranazionali, richiamando sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Quanto agli effetti di un’eventuale pronuncia di accoglimento, il legale ha osservato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola soglia minima di 50mila euro non determinerebbe alcun vuoto normativo. Continuerebbe infatti a trovare applicazione il criterio generale che commisura la sanzione al 20% del valore della promozione pubblicitaria, lasciando successivamente al legislatore il compito di intervenire per definire un sistema più coerente con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.
Al termine dell’intervento, Vuolo ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di accogliere la questione sollevata dal Tar Lazio, ritenendo che l’attuale disciplina sanzionatoria presenti profili di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. Una decisione attesa con particolare attenzione dagli operatori del settore e dagli stessi regolatori, destinata a incidere sull’applicazione futura del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo introdotto dal Decreto Dignità.







