Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, ha emesso un decreto cautelare monocratico nell’ambito di un ricorso presentato da una società concessionaria del gioco del bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorso riguarda l’impugnazione di una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 dicembre 2025, nella parte in cui l’applicazione dell’indennità mensile provvisoria è stata limitata ai soli concessionari che avevano promosso specifici ricorsi giurisdizionali. La società ricorrente ha chiesto l’estensione dell’indennità anche alla propria posizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, nonché l’accertamento del diritto al credito relativo alle somme versate in eccedenza a partire dal luglio 2016, periodo di avvio del regime di proroga delle concessioni, fino al 2025.
Contestualmente al ricorso, è stata presentata istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo. Il TAR ha rilevato che il termine per il versamento della prima rata del canone annuo contestato, pari a 54.000 euro, era scaduto il 31 gennaio 2026. In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto opportuno disporre la sospensione del provvedimento impugnato al fine di evitare l’adozione di eventuali sanzioni o l’avvio di procedure coattive per il mancato pagamento, nelle more della decisione collegiale sulla domanda cautelare.
Con il decreto, il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare monocratica nei limiti indicati in motivazione e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale della misura cautelare alla data del 9 marzo 2026.
La decisione collegiale sarà chiamata a pronunciarsi sulla sospensione e, più in generale, sulle questioni sollevate in relazione al regime economico applicabile alle concessioni bingo nel periodo di proroga.







