Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto l’istanza cautelare proposta da una società concessionaria del gioco del Bingo nell’ambito del contenzioso contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) relativo alla determinazione dell’indennità provvisoria dovuta dai concessionari in regime di proroga.
Il ricorso ha ad oggetto la Determinazione Direttoriale n. 794229 del 9 dicembre 2025, con cui ADM ha fissato un’indennità mensile pari a 2.800 euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. La società ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento e, con motivi aggiunti, ha impugnato anche l’atto di escussione della polizza fideiussoria disposto dall’Amministrazione a seguito del mancato pagamento integrale del canone relativo al mese di gennaio 2026.
Dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza emerge che la concessionaria ha corrisposto un importo inferiore rispetto a quello richiesto, pari a 1.100 euro, determinando l’attivazione della garanzia fideiussoria da parte dell’Agenzia per il recupero della quota residua.
Il Collegio, in sede cautelare, ha ritenuto che la determinazione dell’indennità provvisoria non presenti, allo stato, profili di illegittimità tali da giustificarne la sospensione. Il provvedimento viene qualificato come temporaneo e fondato su criteri già individuati dal legislatore, in particolare dall’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, utilizzato come parametro per la proroga delle concessioni Bingo.
I giudici amministrativi hanno inoltre evidenziato che non è consentita una rideterminazione unilaterale del canone per il solo fatto di averne contestato l’importo in sede giurisdizionale. Una simile condotta, secondo il TAR, è suscettibile di incidere sulla continuità del rapporto concessorio e sulla tutela dell’interesse pubblico connesso alla raccolta del gioco del Bingo, comportando anche una possibile sottrazione di risorse al prelievo erariale.
Sulla base di tali elementi, è stata ritenuta prima facie legittima l’escussione della polizza fideiussoria da parte dell’Amministrazione, in quanto finalizzata al recupero delle somme ritenute dovute.
Quanto al requisito del periculum in mora, il Tribunale ha escluso la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che l’escussione della garanzia è avvenuta solo parzialmente e che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare un danno non risarcibile.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha quindi respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di lite, in considerazione della parziale novità delle questioni trattate.






