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Verifica dell’età online, lo Studio Legale Lemodi analizza la nuova Raccomandazione Ue e gli effetti sul gioco pubblico

La nuova Raccomandazione (UE) 2026/1035 sulla verifica dell’età online potrebbe aprire una nuova fase per tutti i servizi digitali, compreso il settore del gioco pubblico. Pur non introducendo obblighi immediatamente vincolanti, il provvedimento della Commissione europea delinea un modello destinato a incidere anche sulle piattaforme di gioco a distanza, ponendo interrogativi sul rapporto tra le future regole europee e gli obblighi già previsti dalla normativa italiana.

Ad approfondire il tema è un commento redatto dallo Studio Legale Lemodi, a firma degli avvocati Pia Leuzzi, Francesca Dionisi e Sabina Monaco, che analizza il contenuto della Raccomandazione, le criticità della sua attuazione e le possibili conseguenze per i concessionari ADM.

Studio LEMODI
da sx Avv. Francesca Dionisi, Avv. Sabina Monaco, Avv. Pia Leuzzi

Verifica dell’età online: la nuova Raccomandazione europea e le possibili ricadute sul gioco pubblico

Il 29 aprile 2026 la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2026/1035, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio e, nella Gazzetta Ufficiale italiana, soltanto il 6 luglio.

La tempistica evidenzia già una prima criticità: la Raccomandazione aveva fissato al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione dei piani nazionali di attuazione. L’atto è quindi comparso nel canale ufficiale nazionale sei giorni dopo la scadenza assegnata agli Stati membri.

La Commissione intende creare un sistema comune che consenta agli utenti di dimostrare il superamento di una determinata soglia di età senza comunicare ulteriori dati personali.

La piattaforma dovrebbe ricevere esclusivamente una conferma binaria — ad esempio, “utente maggiorenne: sì/no” — senza conoscere nome, data di nascita o altri elementi identificativi.

Il sistema dovrebbe basarsi sui portafogli europei di identità digitale, sugli attestati elettronici di attributi e su tecnologie idonee a minimizzare la circolazione dei dati personali. Gli Stati membri sono invitati a rendere disponibile una soluzione operativa entro il 31 dicembre 2026.

La Raccomandazione, tuttavia, non è vincolante. Non introduce direttamente obblighi né sanzioni e lascia agli Stati un margine significativo nella definizione delle modalità tecniche di attuazione, con il conseguente rischio di nuove difformità nazionali.

L’Italia dispone già di infrastrutture digitali avanzate, quali SPID, Carta d’Identità Elettronica e IT-Wallet. Sotto il profilo tecnico, l’integrazione di un’attestazione relativa all’età appare quindi astrattamente realizzabile.

Il tema non è però soltanto tecnologico.

Le recenti sentenze del TAR Lazio nn. 6280, 6281, 6282 e 6283 del 2026, relative ai sistemi di verifica dell’età per l’accesso ai contenuti pornografici, hanno ricordato i limiti dell’intervento nazionale nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri.

In assenza di una piena armonizzazione europea, le misure nazionali non possono essere automaticamente applicate agli operatori stabiliti in un altro Paese dell’Unione. Devono essere rispettate le procedure di interlocuzione con lo Stato d’origine e di notifica alla Commissione europea previste dalla normativa unionale.

Si tratta di un principio destinato ad assumere rilievo anche in altri settori dei servizi digitali.

La Raccomandazione non è stata concepita specificamente per il gambling. La nozione di “servizio della società dell’informazione” utilizzata dal testo è, tuttavia, sufficientemente ampia da comprendere anche le piattaforme di gioco a distanza.

Per i concessionari ADM il nuovo sistema potrebbe sovrapporsi a obblighi già particolarmente rigorosi.

Nel gioco pubblico italiano, infatti:

· l’accesso dei minori è vietato;

· l’identità del giocatore deve essere verificata;

· l’apertura del conto di gioco richiede un’identificazione completa;

· i dati e le operazioni devono essere conservati e monitorati in conformità alla normativa antiriciclaggio.

Il concessionario conosce già nome, data di nascita, codice fiscale e altri dati identificativi del giocatore. L’introduzione di un ulteriore sistema che restituisca soltanto l’informazione “maggiorenne/non maggiorenne” rischia quindi di creare un doppio binario di compliance:

  1. identificazione piena ai fini ADM e antiriciclaggio;
  2. verifica dell’età secondo il nuovo modello europeo.

Ne potrebbero derivare ulteriori integrazioni tecnologiche, fornitori, verifiche e costi, senza un corrispondente incremento della tutela dei minori, già ampiamente presidiata dalla disciplina nazionale.

La Raccomandazione presenta, tuttavia, anche alcuni profili di interesse.

Uno standard europeo realmente interoperabile potrebbe ridurre la frammentazione dei requisiti nazionali e agevolare gli operatori attivi in più Stati membri.

Potrebbe inoltre rafforzare la fiducia degli utenti nelle piattaforme regolamentate, grazie a sistemi di verifica rispettosi del principio di minimizzazione dei dati.

Più incerta è, invece, la capacità del nuovo regime di incidere sul gioco illegale transfrontaliero. Una Raccomandazione, proprio perché non vincolante, non dispone di strumenti adeguati per obbligare gli operatori non autorizzati, soprattutto se stabiliti fuori dall’Unione europea o in ordinamenti caratterizzati da controlli meno rigorosi.

La Raccomandazione (UE) 2026/1035 indica con chiarezza la direzione della politica europea: sistemi di verifica dell’età comuni, interoperabili e maggiormente rispettosi della privacy.

Non modifica però, allo stato, il quadro normativo applicabile ai concessionari italiani e non introduce obblighi immediati.

Per il settore del gioco pubblico sarà essenziale che l’eventuale attuazione nazionale tenga conto degli obblighi di identificazione già esistenti, evitando duplicazioni procedurali e costi privi di un’effettiva utilità regolatoria.

Il vero banco di prova sarà la capacità dell’Unione europea di trasformare un indirizzo politico in un sistema armonizzato, vincolante ed effettivamente applicabile anche agli operatori transfrontalieri.

Commento a cura dello Studio Legale Lemodi (avv. Pia Leuzzi, avv. Francesca Dionisi e avv. Sabina Monaco).

Redazione Jamma
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