Cade oggi il primo anniversario del deposito della Storica Sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale che, in accoglimento delle tesi svolte dallo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha dichiarato incostituzionale l’art.7, comma 3 quater DL 158/2012 circa il divieto di messa a disposizione di strumenti telematici.
La Sentenza non è passata certamente inosservata, poichè provocò l’immediata reazione dell’allora ministro Balduzzi, il cui nome è associato al DL 158/2012, che non fece certamente complimenti nel formulare aspre critiche financo ai magistrati costituzionali.
La stessa Associazione Italiana dei Costituzionalisti, nel Dicembre del 2025, ha espresso critiche e riserve nei confronti della pronuncia, concludendo che il messaggio di fondo che sembra trapelare dalla Sentenza stessa è che, essendo troppo difficile contrastare la diffusione del gioco, “dato che non serve controllare i pubblici esercizi in ragione dell’esistenza di altre forme di accesso, dato che l’offerta di gioco online comunque rimane capillare e vastissima, allora tanto vale rinunciare a mettere in campo forme di limitazione del fenomeno“.
Anche autorevoli firme della stampa non risparmiarono critiche. In particolare Ferruccio De Bortoli (“Se anche la Consulta non vede il gioco d’azzardo, in Corriere.it – frammenti, 14 luglio 2025″).
Ad un anno dalla Sentenza, queste le dichiarazioni dell’avv.Marco Ripamonti: “La Sentenza della Consulta, a mio avviso, è immune da censure ed esprime principi ineccepibili in tema di bilanciamento di principi costituzionali. Con tutto il rispetto per gli autorevoli costituzionalisti, per lo stesso ex ministro e per le illustri firme della stampa che l’hanno criticata, mi permetto di osservare che per comprenderne l’essenza occorrerebbe avere maggiore conoscenza dello stato dell’arte del gaming in Italia, che si compone di comparti e logiche assai complessi, quanto misconosciuti ai non addetti ai lavori, di cui tutti pretendono di parlare, quasi sempre senza averne piena contezza e sovente cedendo ai pregiudizi più atavici. Dopo circa trent’anni di attività professionale essenzialmente dedicata al gioco ed alle scommesse è, quindi, mia netta convinzione che la Sentenza della Consulta costituisca un’altissimo esempio di corretta applicazione di inoppugnabili principi giuridici. Ricordo che l’art.7, comma 3 quater DL 158/2012, non fosse neanche contemplato nell’originario Decreto Balduzzi finalizzato alla tutela della salute e che detta disposizione fu inserita in sede di conversione, chissà su mandato di chi e chissà perchè, e ricordo che tale inserimento fu anche accompagnato da perplessità, sollevate in sede di lavori parlamentari, circa possibili profili di violazione della normativa euronitaria. Ciò detto, sono anche molto soddisfatto che tale Sentenza stia trovando applicazione anche in ambito tributario, penale e nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art.110, comma 9, lett.f quater relativi a strumenti telematici”.







