Nel solco del progressivo affinamento giurisprudenziale in materia di utilizzo di apparecchiature informatiche negli esercizi aperti al pubblico, una recente sentenza del Tribunale di Agrigento offre un contributo particolarmente significativo per gli operatori del settore del gioco, chiarendo i confini tra uso lecito dei personal computer e responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 110 TULPS.
Il caso trae origine dall’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui era stata irrogata una sanzione per la messa a disposizione, all’interno di un internet point di Agrigento, di un personal computer utilizzato, secondo l’accertamento amministrativo, per l’accesso a siti di gioco online. La contestazione si fondava sulla violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, del TULPS, disposizione che sanziona l’installazione di apparecchi destinati al gioco non conformi ai requisiti normativi.
Il giudice agrigentino ha rigettato integralmente il ricorso, muovendo da una premessa ormai consolidata: il personal computer, in sé considerato, non può essere automaticamente assimilato agli apparecchi da gioco disciplinati dai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS. Tali apparecchi, infatti, presuppongono caratteristiche tecniche specifiche, tra cui il collegamento alla rete telematica dell’ADM e la presenza di sistemi di pagamento integrati. La mera idoneità del PC alla navigazione in internet, anche verso siti di gioco, non integra di per sé un illecito, così come da pronuncia della Corte costituzionale.
Tuttavia, ed è questo il passaggio centrale della decisione, il Tribunale sottolinea come la neutralità tecnologica dell’apparecchiatura venga meno quando emergano elementi concreti idonei a dimostrare un utilizzo effettivo e sistematico per finalità di gioco. Nel caso di specie, tali elementi sono stati individuati nella cronologia di navigazione e nella presenza di collegamenti visibili sul desktop a piattaforme di scommesse, circostanze ritenute idonee a provare non solo l’uso illecito del terminale, ma anche la consapevolezza del titolare dell’esercizio.
La pronuncia si inserisce nel quadro delineato appunto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che ha eliminato il divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature per la navigazione internet. Il Tribunale chiarisce però che tale intervento non comporta una liberalizzazione indiscriminata: viene meno il divieto astratto, ma resta pienamente operante la possibilità di sanzionare condotte concrete che si traducano in raccolta di gioco non autorizzato.
In altri termini, il discrimine si sposta dal piano oggettivo della tipologia di apparecchio a quello funzionale dell’uso che ne viene fatto. I cosiddetti “PC neutri” non sono sanzionabili, ma cessano di esserlo quando si trasformano, anche di fatto, in strumenti destinati al gioco.
Sotto il profilo soggettivo, il giudice ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in tema di illecito amministrativo, ribadendo la presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689/1981. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’estraneità del titolare o l’impossibilità di impedire l’illecito, la responsabilità viene affermata sulla base della posizione di garanzia rivestita dall’esercente. Nel caso concreto, la visibilità dei collegamenti e la mancata cancellazione della cronologia sono stati ritenuti elementi incompatibili con una gestione diligente dell’attività all’interno dell’esercizio, nonchè PVR.
La decisione appare particolarmente rilevante per gli operatori, soprattutto per quelle realtà ibride – internet point, punti di ricarica, esercizi multifunzionali – che mettono a disposizione postazioni di navigazione. Il messaggio che emerge è chiaro: non è sufficiente invocare la natura “generalista” dello strumento per escludere la responsabilità, ma è necessario dimostrare un’effettiva attività di controllo e prevenzione rispetto agli usi impropri.
In prospettiva regolatoria, la sentenza contribuisce a delineare un equilibrio tra apertura tecnologica e tutela dell’ordine pubblico economico, evitando sia derive proibizionistiche sia zone franche difficilmente controllabili. Per gli operatori del gioco e per gli esercenti, si rafforza l’esigenza di adottare modelli organizzativi e misure tecniche idonee a prevenire utilizzi distorti delle apparecchiature, pena l’esposizione a sanzioni anche rilevanti. nb







