“Doppia conforme” con vittoria in primo e secondo grado quella ottenuta da un esercente siciliano, assistito in entrambi i gradi dallo Studio degli avvocati viterbesi Marco e Riccardo Ripamonti, che con Sentenza del 18 maggio scorso si è veduto annullare avviso di accertamento per circa 560.000 euro, tra imposta giochi e scommesse più sanzioni, irrogata per via di alcuni totem installati nel proprio locale bar, con cui i clienti potevano giocare online.
La Corte tributaria siciliana di appello ha rigettato l’appello avanzato dai Monopoli di Stato avverso la Sentenza del primo grado, che già aveva visto prevalere le ragioni dell’esercente.
Di seguito la motivazione che in 4 punti afferma l’infondatezza dell’appello di ADM:
“1) L’appello è infondato e va rigettato alla luce dei principi recentemente consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11245/2026, emessa proprio in relazione a fattispecie analoga riguardante il medesimo contribuente. 2) L’impatto della sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale. Il presupposto logico-giuridico dell’accertamento tributario impugnato risiedeva nella violazione amministrativa dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2025, ha dichiarato l’illegittimità di tale norma per irragionevolezza e sproporzione, rilevando come essa sanzionasse indiscriminatamente la mera disponibilità di apparecchiature che consentono l’accesso alla rete, senza verifica di un concreto utilizzo per fini di gioco. 3) Carenza del presupposto probatorio e impositivo. Come statuito dalla Cassazione nell’ordinanza richiamata, la caducazione della norma presupposta travolge l’intero impianto presuntivo dell’Amministrazione. Nel caso di specie, ADM non ha fornito prova di:- Attività di gioco concretamente svolte o intermediazioni documentate.- Erogazione di vincite in denaro o flussi economici riferibili all’esercente.- Rapporti di collaborazione con operatori del settore non autorizzati. La mera “potenzialità tecnica” dei totem non può essere elevata a indice di capacità contributiva, né può legittimare una ricostruzione induttiva dei ricavi ai fini IRPEF, IVA o IRAP. 4) Onere della prova (Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992) Ai sensi della vigente normativa sul processo tributario, l’Amministrazione ha l’onere di provare in modo “circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa. Nel presente giudizio, tale prova è mancata, risultando gli elementi addotti dall’Ufficio (presenza dei totem e collegamenti a siti non inibiti) del tutto insufficienti a dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività economica imponibile”.
Da cio’ “la conferma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’avviso di accertamento”.

Piena soddisfazione è stata espressa dall’avv.Marco Ripamonti che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto e lo sono ancor più perché tutti i pronunciamenti che hanno determinato il risultato ottenuto in Sicilia si basano su principi espressi in sentenze conseguite dal mio Studio, ad iniziare da quella della Consulta n.104/2025. Sono molto lieto che tale sentenza stia ottenendo riscontro anche in sede tributaria, dove per qualche totem vengono pretese imposte rovinose su giochi e scommesse, totalmente avulse dalla realtà e sulla base di apodittiche presunzioni”.







