Il Tribunale di Bari ha annullato un’ordinanza ingiunzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui erano state contestate diverse violazioni in materia di apparecchi da intrattenimento a vincita, tra cui l’installazione di dispositivi non collegati alla rete statale e la mancanza di autorizzazioni.
Il provvedimento amministrativo disponeva, oltre alla confisca e distruzione di 7 apparecchiature rinvenute in un esercizio commerciale, anche l’irrogazione di una sanzione complessiva particolarmente elevata (oltre 160.000 euro), derivante dall’accertamento di più illeciti: l’utilizzo di apparecchi irregolari riconducibili alla disciplina dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la mancata iscrizione al registro degli operatori del gioco e l’assenza delle formule informative sui rischi del gioco d’azzardo.
Il titolare coinvolto aveva proposto opposizione sostenendo, tra le altre cose, di non essere proprietario delle apparecchiature contestate e contestando la legittimità delle sanzioni applicate. Il giudizio si è sviluppato secondo il rito previsto per le opposizioni alle ordinanze ingiunzione in materia di sanzioni amministrative.
Il tribunale ha accolto l’opposizione su più profili.
Il primo riguarda l’intervento della Corte costituzionale che, nel corso del giudizio, ha inciso direttamente su una delle sanzioni contestate. La Corte ha infatti dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva una specifica sanzione amministrativa collegata all’installazione o all’utilizzo di determinati dispositivi di gioco. Tale pronuncia ha determinato la caducazione della relativa contestazione.
La stessa amministrazione, nelle difese depositate nel processo, ha preso atto della sopravvenuta inesigibilità della sanzione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale riferibile alla norma ‘Balduzzi’.
Il giudice ha poi esaminato la contestazione relativa agli apparecchi da intrattenimento. In questo ambito la decisione richiama principi consolidati nel diritto delle sanzioni amministrative. L’opposizione all’ordinanza ingiunzione, ricorda il tribunale, introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta all’amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Nel caso concreto questo onere probatorio non è stato ritenuto soddisfatto. L’amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare la titolarità delle apparecchiature contestate in capo al soggetto sanzionato. Proprio su questo punto il tribunale ha evidenziato che mancava qualsiasi prova circa l’effettiva proprietà dei dispositivi rinvenuti durante il controllo.
La decisione sottolinea inoltre che non risultavano chiarite neppure le caratteristiche tecniche degli apparecchi e il loro concreto funzionamento. L’amministrazione non aveva depositato elaborati tecnici o documentazione idonea a dimostrare che le macchine operassero secondo modalità vietate dalla normativa di pubblica sicurezza.
Un ulteriore elemento valorizzato dal tribunale riguarda la corretta qualificazione giuridica delle violazioni. Se gli apparecchi fossero stati effettivamente privi dei titoli autorizzatori, osserva la sentenza, sarebbe stata configurabile una diversa fattispecie sanzionatoria rispetto a quella contestata nell’ordinanza ingiunzione. In questo modo sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Il giudice si è poi soffermato sulla sanzione relativa alla mancata esposizione dei messaggi informativi sui rischi del gioco d’azzardo patologico. Anche sotto questo profilo l’ordinanza è stata ritenuta illegittima. La norma che prevedeva la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro per la mancata affissione del materiale informativo è stata infatti dichiarata ‘sproporzionata’ dalla Corte costituzionale con una precedente pronuncia.
La Consulta aveva ritenuto irragionevole la previsione di una sanzione rigida e non graduabile rispetto alla gravità concreta della violazione, sottolineando come una penalità così elevata potesse risultare sproporzionata rispetto al disvalore effettivo della condotta.
Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dal tribunale, l’eliminazione della norma sanzionatoria produce effetti retroattivi nei giudizi ancora pendenti, impedendo quindi l’applicazione della sanzione anche nei procedimenti già avviati.
Alla luce di queste considerazioni il Tribunale di Bari ha annullato integralmente l’ordinanza ingiunzione impugnata che prevedeva, oltre alla sanzione, la distruzione delle 7 apparecchiature. nb







