Sulla Sentenza resa dal Tar di Reggio Calabria circa l’accoglimento del ricorso di un tabacchino cui era stato revocato il patentino per via di sanzione ex art.7 comma 3 quater DL 158/2012, l’avv.Marco Ripamonti, artefice della Sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale, risultata determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso, si è così espresso: “Apprendo con viva soddisfazione che la Sentenza n.104/2025 della Consulta abbia prodotto effetti anche in sede amministrativa e che sia risultata rilevante ai fini del buon epilogo per il ricorrente. Sta, infatti, accadendo che la pronuncia della Consulta non abbia trovato applicazione soltanto nell’ambito delle sanzioni amministrative inflitte ai sensi dell’art.7, comma 3 quater DL 158/2012, ma venga presa spesse come punto di riferimento anche riguardo alle sanzioni applicate ai sensi dell’art.110, comma 9, lett.f quater Tulps, pur se riferite ai computer, e sia stata considerata determinante anche in giudizi tributari su imposta unica anche dinanzi alla stessa Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Sono ora lieto di apprendere che detta pronuncia sia stata decisiva persino in sede di Tar.
E’ bene ricordare, del resto, che la Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.7 comma 3 quater DL 158/2012, ha richiamato anche la violazione di principi derivanti dalla normativa eurounitaria e che, peraltro, forti perplessità in tal senso erano state financo espresse in sede di lavori parlamentari nel momento in cui, all’atto della conversione in legge del decreto Balduzzi, si volle inserire, per l’appunto, la disposizione in parola che non era neanche contemplata nell’originario decreto. Personalmente, mi resterà sempre la curiosità di sapere chi e perchè volle inserire nella legge di conversione una disposizione così invasiva e a rischio incompatibilità comunitaria“





