La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, riformando integralmente la decisione di primo grado.
La vicenda nasce da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza all’interno di un pubblico esercizio, dove era stato rinvenuto un totem collegato a internet e ritenuto idoneo al gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale. Sulla base di tali contestazioni, Adm aveva emesso un accertamento da oltre 51mila euro applicando il criterio forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015.
La Corte tributaria di primo grado di Cosenza aveva inizialmente confermato l’atto dell’Agenzia, ma in appello il quadro è cambiato alla luce della sentenza n. 104 del 2025 della Corte Costituzionale, intervenuta nel corso del giudizio.
La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi, norma che vietava nei pubblici esercizi la messa a disposizione di apparecchiature connesse a internet in grado di consentire l’accesso a piattaforme di gioco online, sia legali sia illegali. Secondo la Corte costituzionale, la disposizione risultava sproporzionata e irragionevole, poiché equiparava qualsiasi dispositivo connesso alla rete a uno strumento destinato al gioco illecito.
Proprio questo principio è stato ritenuto decisivo dai giudici calabresi. Nella sentenza viene infatti evidenziato che la mera presenza di un apparecchio collegato a internet non costituisce prova sufficiente della sua concreta destinazione al gioco con vincite in denaro.
Secondo il collegio, il verbale della Guardia di Finanza attestava il rinvenimento del totem acceso e la presenza di icone riconducibili a giochi tipo slot machine, ma non forniva prova tecnica sufficiente dell’effettiva idoneità dell’apparecchio a consentire il gioco con vincite in denaro, requisito ritenuto essenziale per sostenere la pretesa fiscale di Adm.
Da qui la decisione della Corte di accogliere l’appello, annullare l’atto impositivo e compensare integralmente le spese di giudizio.
La difesa della parte appellante è stata curata dall’avvocato Bernardo Procopio.







