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Totem e giochi online nei bar: annullata la sanzione da 20.000 euro dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, con l’ordinanza n. 33907 del 2025, ha annullato una sanzione amministrativa da 20.000 euro irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la messa a disposizione, all’interno di un pubblico esercizio, di terminali informatici collegati a piattaforme di gioco online estere. La decisione si fonda sull’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l’illecito e la relativa sanzione.

La vicenda trae origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della titolare e della società gestrice di un esercizio pubblico, accusate di aver consentito ai clienti l’accesso libero a siti di gioco online mediante due totem installati nel locale. La contestazione era stata formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, norma introdotta nel contesto della disciplina sul gioco pubblico e sulla tutela della salute, che vietava la messa a disposizione di apparecchi idonei a collegarsi a piattaforme di gioco non autorizzate.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione delle sanzionate, valorizzando in particolare gli accertamenti tecnici svolti nel corso del giudizio. In appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ribaltato l’esito della causa, attribuendo prevalenza ai verbali di constatazione redatti dagli operanti dell’amministrazione, qualificati come atti pubblici dotati di fede privilegiata. Secondo i giudici di secondo grado, le perizie tecniche erano state eseguite a distanza di anni dai fatti contestati e non offrivano una verifica attendibile delle condizioni degli apparecchi al momento dell’accertamento.

Contro tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, articolato su diversi motivi. Da un lato venivano denunciate la tardività della contestazione e la violazione delle regole in materia di sanzioni amministrative; dall’altro si contestava l’estensione della fede privilegiata ai verbali, sostenendo che la Corte d’appello avesse coperto da tale presunzione anche valutazioni e apprezzamenti non direttamente percepiti dagli operanti.

Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta una pronuncia decisiva della Corte costituzionale, la sentenza n. 104 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia della norma che prevedeva l’illecito amministrativo, sia della disposizione successiva che ne aveva fissato la sanzione in misura pari a 20.000 euro. La Consulta ha così eliminato dall’ordinamento il fondamento stesso della pretesa sanzionatoria.

Redazione Jamma
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