Non basta definire un terminale come “computer” per sottrarlo alla disciplina sugli apparecchi da intrattenimento. Se la struttura, il software e le modalità d’uso lo trasformano di fatto in uno strumento di gioco, allora ricade pienamente nel perimetro sanzionatorio dell’articolo 110 del TULPS. È questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che ha riformato integralmente la decisione di primo grado dando ragione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La vicenda nasce da un controllo effettuato all’interno di un circolo privato in provincia di Reggio Emilia, dove i funzionari avevano sequestrato un terminale collegato a internet, dotato di accettatore di banconote e configurato per l’accesso a piattaforme di gioco online. L’apparecchio, secondo la perizia tecnica, consentiva di raggiungere siti non autorizzati e offriva giochi da casinò con grafica e funzionamento analoghi a quelli regolamentati.
Nonostante questi elementi, il Tribunale di Reggio Emilia aveva annullato la sanzione, ritenendo non dimostrata la destinazione dell’apparecchio al gioco e qualificandolo come un semplice strumento di navigazione, utilizzabile anche per servizi leciti come ricariche telefoniche o acquisti online.
La Corte d’Appello ha ribaltato questa impostazione con una lettura più sostanziale della fattispecie. I giudici bolognesi hanno infatti valorizzato le risultanze tecniche, ritenendo decisivo il fatto che il terminale fosse strutturato e configurato per indirizzare l’utente verso piattaforme di gioco, attraverso un software dedicato che si avviava automaticamente e limitava di fatto la navigazione libera.
Non solo. L’apparecchio presentava caratteristiche tipiche delle slot machine, sia nell’aspetto esteriore sia nella presenza di dispositivi per l’inserimento di denaro, elementi che, secondo la Corte, lo distinguono nettamente da un normale personal computer. In questo contesto, il fatto che possa teoricamente essere utilizzato anche per altre funzioni non è sufficiente a escluderne la natura di apparecchio destinato al gioco.
Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’interpretazione dell’articolo 110, comma 9, lettera f-quater del TULPS, introdotto nel 2019. Secondo la Corte, si tratta di una norma “di chiusura”, pensata per colpire tutte le apparecchiature non conformi che consentano, anche indirettamente, l’accesso al gioco, indipendentemente dal fatto che il gioco avvenga su rete fisica o online.
In questa prospettiva, non è necessario dimostrare che il denaro inserito nell’apparecchio venga utilizzato direttamente per le giocate: è sufficiente la messa a disposizione di uno strumento che consenta, anche solo potenzialmente, l’accesso a giochi con vincita in denaro al di fuori dei circuiti autorizzati.
La Corte ha inoltre affrontato il tema, ormai centrale nel contenzioso, dell’impatto della sentenza n. 104 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto generalizzato di mettere a disposizione apparecchi connessi a internet per l’accesso al gioco online. Su questo punto, i giudici hanno chiarito che quella pronuncia non incide sul caso in esame.
La norma censurata dalla Consulta, ovvero l’articolo 7 del decreto Balduzzi, aveva infatti una portata molto ampia, colpendo qualsiasi apparecchiatura connessa alla rete. Diversa, invece, è la disposizione applicata nel caso concreto, che riguarda specificamente apparecchi destinati al gioco e non conformi ai requisiti di legge. Due ambiti distinti, secondo la Corte, che non si sovrappongono.
Alla luce di queste considerazioni, l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è stato accolto e l’opposizione del gestore respinta, con conferma della sanzione e della chiusura dell’esercizio. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento che tende a guardare alla funzione concreta degli apparecchi, più che alla loro qualificazione formale. In un contesto in cui le tecnologie consentono di aggirare facilmente i confini tra gioco lecito e illecito, il messaggio della Corte è chiaro: ciò che conta non è come viene presentato il dispositivo, ma cosa consente realmente di fare. Nb







