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Totem con accesso a casinò e scommesse online, Cassazione: inevitabile l’annullamento della multa ADM dopo la sentenza della Consulta

La Corte di Cassazione torna sul tema delle postazioni internet destinate al gioco online nei pubblici esercizi e sancisce definitivamente la caduta del sistema sanzionatorio introdotto dal cosiddetto “Decreto Balduzzi”, alla luce della recente declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta. La vicenda relativa ad una recente sentenza prende avvio da un controllo effettuato nel 2019 all’interno di un bar-ristorante-pizzeria abruzzese, dove funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avevano rilevato la presenza di una postazione informatica utilizzabile dagli avventori per accedere a piattaforme di gioco e scommesse online.

Secondo quanto ricostruito nel verbale di constatazione, il computer risultava acceso, collegato alla rete internet e connesso a una stampante idonea alla stampa delle ricevute di vincita. Sul desktop era inoltre presente l’icona di accesso a un sito di scommesse online riconducibile a un concessionario autorizzato per il gioco a distanza. Nel corso del controllo gli ispettori avevano rinvenuto anche due ricevute di scommesse telematiche effettuate tramite conto gioco aperto presso il concessionario. Successivamente, l’analisi tecnica svolta da SOGEI aveva evidenziato che il terminale era stato utilizzato per poker online, scommesse sportive, eventi simulati, giochi ippici e altri giochi da casinò.

Sulla base di tali elementi ADM aveva contestato al titolare dell’esercizio la violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, norma che vietava la messa a disposizione, presso pubblici esercizi, di apparecchiature idonee a consentire il gioco online. Per tale condotta era stata irrogata la sanzione amministrativa di 20mila euro prevista dalla legge di stabilità 2016. In primo grado il giudice aveva accolto l’opposizione del gestore, ritenendo che la condotta contestata non integrasse l’illecito previsto dalla normativa. La Corte d’Appello aveva invece ribaltato integralmente la decisione, sostenendo che all’interno del locale fosse stata predisposta una vera e propria postazione telematica finalizzata a consentire ai clienti il gioco a distanza. Secondo i giudici di secondo grado, il semplice allestimento di una postazione accessibile al pubblico e concretamente utilizzabile per scommesse online era sufficiente a integrare la violazione prevista dal Decreto Balduzzi, indipendentemente dalla prova di una raccolta diretta di gioco da parte dell’esercente.

Il titolare del locale ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione estensiva della norma sanzionatoria e sostenendo che non potesse essere imposto all’esercente un obbligo generalizzato di vigilanza sull’utilizzo di una normale postazione internet messa a disposizione della clientela. La Suprema Corte ha accolto il ricorso richiamando un passaggio decisivo intervenuto nel frattempo: la sentenza n. 104 del 2025 della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, nonché la norma che prevedeva la sanzione amministrativa di 20mila euro. Secondo la Corte costituzionale, la disciplina colpiva indiscriminatamente una gamma troppo ampia di comportamenti, accomunando situazioni profondamente diverse tra loro sotto il profilo dell’offensività. Il divieto riguardava infatti qualsiasi apparecchiatura in grado di consentire l’accesso al gioco online, senza distinguere tra gioco legale e illegale, tra utilizzo occasionale e destinazione stabile al gioco, né tra mera disponibilità tecnica del terminale e concreta organizzazione di attività di raccolta. Per la Consulta, il sistema risultava quindi irragionevole e sproporzionato rispetto all’obiettivo dichiarato di contrasto alla ludopatia. La limitazione imposta alla libertà d’impresa veniva ritenuta eccessiva anche alla luce della modestissima efficacia pratica della misura, considerato che l’offerta di gioco online rimane comunque accessibile attraverso una molteplicità di canali alternativi.

Nella motivazione vengono inoltre richiamati numerosi precedenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di giochi e libertà di prestazione dei servizi, secondo cui le restrizioni imposte dagli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere coerenti rispetto agli obiettivi perseguiti.

Prendendo atto della declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia retroattiva, la Cassazione ha quindi annullato definitivamente la sanzione amministrativa da 20mila euro inflitta al titolare del locale. La Corte ha evidenziato come il venir meno della norma sanzionatoria imponesse inevitabilmente la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento originario dell’opposizione proposta dall’esercente.

Redazione Jamma
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