Si gioca su una questione apparentemente semplice – la distanza tra un centro scommesse e un luogo di culto – ma con implicazioni giuridiche tutt’altro che marginali la vicenda approdata davanti al Consiglio di Stato, che con ordinanza del 30 marzo 2026 ha respinto la richiesta cautelare del Ministero dell’Interno.
Il contenzioso nasce a Taranto e riguarda l’applicazione delle norme locali sul cosiddetto “distanziometro”, che impongono limiti alla collocazione dei punti gioco rispetto a luoghi sensibili. In questo caso, il nodo è rappresentato dalla misurazione della distanza tra un centro scommesse e una sede dei Testimoni di Geova.
In primo grado, il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso, riconoscendo le ragioni della parte privata. Il Ministero ha quindi impugnato la decisione, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti della sentenza, in attesa del giudizio di merito.
Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per intervenire in questa fase.
Al centro della decisione c’è una valutazione molto concreta dei fatti. I giudici sottolineano come la controversia ruoti attorno a un accertamento tecnico – la corretta misurazione della distanza – che dovrà essere approfondito nel giudizio di merito, insieme alle eventuali responsabilità delle amministrazioni coinvolte.
Ma soprattutto, nel frattempo, il quadro fattuale è cambiato. La sede di culto che rappresentava il punto di riferimento per il calcolo delle distanze ha cessato la propria attività già nel giugno 2025, con la riconsegna dei locali. Un elemento che incide direttamente sulla rilevanza attuale della contestazione.
Non solo. Il danno risarcitorio riconosciuto in primo grado è stato già integralmente corrisposto dal Comune di Taranto, pur restando aperta la possibilità di un eventuale regresso nei confronti del Ministero.
È proprio questo insieme di circostanze a far venir meno, secondo il Consiglio di Stato, il requisito del “periculum in mora”, cioè il rischio di un pregiudizio grave e immediato che giustifichi una tutela urgente. In altre parole, non c’è una situazione che richieda un intervento immediato prima della decisione definitiva.
I giudici evidenziano che eventuali questioni economiche potranno essere sistemate in un secondo momento, una volta definito il merito della causa, attraverso conguagli o restituzioni.
L’ordinanza non chiude quindi la partita, ma chiarisce che la questione – tipica del contenzioso sul gioco pubblico e sui limiti territoriali imposti dai regolamenti locali – dovrà essere risolta nel giudizio principale. Nel frattempo, tutto resta fermo, senza sospensioni, e con le spese della fase cautelare compensate tra le parti.







