Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Brindisi aveva revocato in autotutela una licenza di pubblica sicurezza concessa a un operatore di giochi pubblici e scommesse a Mesagne. La sentenza, pubblicata il 14 maggio 2026, accoglie parzialmente il ricorso presentato dal titolare dell’attività commerciale, respingendo però la richiesta di risarcimento danni.
La vicenda riguarda una licenza rilasciata nel settembre 2024 per la commercializzazione di giochi pubblici per conto di una concessionaria autorizzata. Prima del rilascio, il titolare aveva incaricato un tecnico di verificare il rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come chiese, scuole e strutture sanitarie, previste dalla normativa regionale pugliese sul gioco d’azzardo. Secondo la relazione tecnica iniziale e un successivo parere della Polizia Locale di Mesagne, il locale rispettava i limiti di legge.
Successivamente, però, a seguito di segnalazioni provenienti da un condominio della zona, il Comune di Mesagne dispose nuove verifiche tecniche. I rilievi effettuati tra dicembre 2024 e aprile 2025 evidenziarono distanze inferiori ai 250 metri previsti dalla legge. Sulla base di queste nuove misurazioni, la Questura di Brindisi decise il 27 giugno 2025 di annullare in autotutela la licenza già concessa.
Il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Questura soprattutto per motivi procedurali. Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione non avrebbe garantito al titolare della licenza un adeguato contraddittorio prima di adottare il provvedimento di annullamento. Inoltre, la motivazione addotta per giustificare l’autotutela è stata giudicata insufficiente, soprattutto considerando che la stessa amministrazione comunale, pochi mesi prima, aveva espresso un parere favorevole sul rispetto delle distanze minime.
La sentenza richiama anche l’obbligo, previsto dalla legge 241 del 1990, di motivare in maniera puntuale l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, soprattutto quando viene ritirato un atto favorevole già efficace e non vi siano mutamenti sostanziali dello stato dei luoghi. I giudici hanno evidenziato che il provvedimento contestato non aveva adeguatamente valutato il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato.
Respinta invece la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente. Il Tar ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’effettiva chiusura dell’attività e la perdita economica lamentata. La richiesta risarcitoria si basava infatti su stime prospettiche considerate non idonee a provare con certezza il danno subito.
Il tribunale ha quindi annullato il provvedimento della Questura, lasciando però salva la possibilità per la pubblica amministrazione di adottare eventuali nuovi atti conformi ai principi indicati nella sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.







