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TAR Lazio conferma la revoca di una concessione Lotto per ritardi nei versamenti

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità della revoca di una concessione per la raccolta del gioco del Lotto disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una ricevitoria di una località in provincia di Napoli. La sentenza respinge il ricorso presentato dalla titolare dell’esercizio contro il provvedimento adottato da ADM.

Al centro della vicenda vi sono ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco tra novembre 2024 e luglio 2025. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, alcuni pagamenti sarebbero stati effettuati oltre il limite di tre giorni lavorativi previsto dalla normativa interna dell’Agenzia, con importi superiori alla media settimanale di raccolta. A ciò si sarebbe aggiunta la mancata presentazione della polizza fideiussoria e delle coperture assicurative obbligatorie contro furto, rapina e incendio relative al 2025.

La ricorrente aveva contestato la decisione sostenendo che le violazioni non integrassero i requisiti dell’“abitualità” previsti dalla legge, anche perché le contestazioni sarebbero arrivate molto tempo dopo i ritardi nei pagamenti. Inoltre, aveva evidenziato l’assenza di alcune diffide formali e sostenuto che i ritardi fossero stati sanati non appena ricevuta comunicazione delle irregolarità.

Il TAR ha però ritenuto infondate le argomentazioni della concessionaria. I giudici amministrativi hanno sottolineato che nel biennio si erano verificati almeno quattro ritardi autonomi sufficienti a giustificare la revoca della concessione, precisando che la normativa non richiede necessariamente una diffida preventiva per ogni singolo versamento tardivo. Secondo il collegio, le reiterate irregolarità compromettono il rapporto fiduciario con l’amministrazione e dimostrano un’incapacità di gestione corretta della ricevitoria.

La sentenza richiama anche precedenti giurisprudenziali secondo cui i ritardi nei versamenti incidono direttamente sulla regolarità dei flussi finanziari destinati all’amministrazione pubblica. Per il TAR, la valutazione sulla gravità dell’inadempimento rientra nella discrezionalità dell’ente concedente e può portare alla revoca anche in presenza di successive regolarizzazioni dei pagamenti.

Respinte anche le contestazioni relative alle polizze assicurative. I giudici hanno osservato che la titolare si era attivata soltanto mesi dopo la richiesta avanzata da ADM, nonostante l’obbligo assicurativo fosse previsto dalla legge e collegato alla gestione stessa della concessione.

Con la decisione definitiva, il TAR Lazio ha quindi confermato il provvedimento di revoca e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

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