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Scommesse, TAR Calabria sospende diniego licenza ex art. 88 TULPS per difetto di motivazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto l’istanza cautelare proposta dal titolare di un’impresa individuale operante nel settore della raccolta scommesse con sede nella provincia di Reggio Calabria, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui la Questura aveva negato il rilascio dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del TULPS.

Il ricorso era stato presentato contro il decreto adottato dal Questore della provincia di Reggio Calabria il 23 dicembre 2025, notificato il 30 dicembre successivo, con cui era stata respinta l’istanza finalizzata allo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse per conto di un concessionario nazionale. Il diniego si fondava, tra l’altro, sulla precedente revoca di una licenza analoga, intervenuta nel novembre 2023 a seguito di un’informativa interdittiva antimafia, nonché su elementi informativi relativi a controlli di polizia e a frequentazioni con soggetti ritenuti controindicati.

Nel corso della fase cautelare, il TAR ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris, osservando che gli elementi posti a base del diniego risultano in larga parte coincidenti con quelli già valutati dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – in sede di ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.

Da tale decreto emerge che il titolare dell’impresa è incensurato e che non sono state riscontrate concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali. Il Tribunale delle misure di prevenzione ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di agevolazione stabile delle economie criminali, sia con riferimento ai legami familiari sia ai controlli sul territorio valorizzati nell’informativa antimafia.

Il TAR ha inoltre rilevato che i controlli di polizia richiamati nel provvedimento impugnato, ad eccezione di uno risalente all’agosto 2024, si collocano in un arco temporale antecedente all’adozione dell’interdittiva antimafia e risultano già oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento di prevenzione. Quanto al controllo più recente, il Collegio ha evidenziato la genericità del riferimento, in assenza di indicazioni puntuali sui soggetti coinvolti.

Secondo il giudice amministrativo, la valutazione negativa sulla “buona condotta” del richiedente non appare, allo stato, adeguatamente motivata, anche alla luce della presenza di un amministratore giudiziario incaricato di vigilare sull’impresa, con compiti di monitoraggio costante e di prevenzione di eventuali rischi infiltrativi.

Il TAR ha ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, considerando i potenziali danni economici derivanti dal diniego dell’autorizzazione, le spese e gli investimenti documentati, il rischio per la continuità aziendale e le ricadute sui mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e ha ordinato alla Questura di Reggio Calabria di riesaminare l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata inoltre fissata l’udienza di merito per il 16 settembre 2026.

Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti, nella misura complessiva di 800 euro, oltre accessori di legge.

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